• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Prestazione Occasionale

Tutto sulla Prestazione Occasionale

  • Benvenuti sul Sito PrestazioneOccasionale.com
  • Funzionamento della Prestazione Occasionale
  • Modelli
  • Contatti
  • Chi Siamo
  • Cookie Policy
  • Privacy
You are here: Home / Adempimenti Fiscali / Marca da Bollo su Ricevuta per Prestazione Occasionale

Marca da Bollo su Ricevuta per Prestazione Occasionale

Aggiornato il 9 Agosto 2026 da Davide Riva

La marca da bollo sulla ricevuta per prestazione occasionale è dovuta, in via generale, quando la ricevuta documenta una somma superiore a 77,47 euro. L’imposta è pari a 2 euro.

La regola riguarda le ricevute relative al lavoro autonomo occasionale. Non deve essere confusa con la disciplina di PrestO e Libretto Famiglia, strumenti gestiti attraverso l’INPS che seguono modalità differenti.

È inoltre importante distinguere la marca da bollo dalla ritenuta d’acconto. Il bollo è un’imposta applicata al documento quando ricorrono i relativi presupposti; la ritenuta d’acconto è invece una trattenuta fiscale effettuata dal committente quando opera come sostituto d’imposta.

Per un modello completo è possibile consultare la guida sulla ricevuta per prestazione occasionale.

Indice

  • Quando si applica la marca da bollo sulla ricevuta per prestazione occasionale
  • A 77,47 euro la marca da bollo è obbligatoria?
  • Su quale importo si calcola il limite di 77,47 euro?
  • La marca da bollo è necessaria anche senza ritenuta d’acconto?
  • Quanto costa la marca da bollo
  • Chi deve pagare la marca da bollo?
  • La marca da bollo può essere addebitata al committente?
  • Dove va applicata la marca da bollo
  • Quale data deve avere la marca da bollo?
  • Si può comprare la marca da bollo dopo avere emesso la ricevuta?
  • È sufficiente inserire l’immagine di una marca da bollo in un PDF?
  • Marca da bollo e ricevuta inviata via email
  • Cosa indicare nella ricevuta
  • Esempio di ricevuta con marca da bollo e ritenuta d’acconto
  • Esempio di ricevuta senza ritenuta ma con marca da bollo
  • PrestO e Libretto Famiglia richiedono la marca da bollo sulla ricevuta?
  • Cosa succede se manca la marca da bollo
  • Chi risponde se la ricevuta è senza bollo
  • Marca da bollo sulla prestazione occasionale: cosa ricordare

Quando si applica la marca da bollo sulla ricevuta per prestazione occasionale

L’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 assoggetta all’imposta di bollo, nella misura prevista, ricevute, quietanze e documenti analoghi. La stessa disciplina stabilisce che l’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

Per una normale ricevuta di lavoro autonomo occasionale, quindi:

  • fino a 77,47 euro il bollo non è dovuto;
  • da 77,48 euro in poi è normalmente dovuta l’imposta di bollo di 2 euro.

La soglia è rimasta invariata e deriva dalla conversione dell’originario limite di 150.000 lire previsto dalla normativa sull’imposta di bollo.

A 77,47 euro la marca da bollo è obbligatoria?

No. La normativa stabilisce che l’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

Di conseguenza:

  • ricevuta di 50 euro: nessun bollo;
  • ricevuta di 77,47 euro: nessun bollo;
  • ricevuta di 77,48 euro: bollo da 2 euro;
  • ricevuta di 500 euro: bollo da 2 euro.

È quindi più preciso parlare di ricevute di importo superiore a 77,47 euro, evitando formule come “pari o superiori a 77,47 euro”.

Su quale importo si calcola il limite di 77,47 euro?

Quando sulla prestazione viene applicata la ritenuta d’acconto, non bisogna utilizzare automaticamente il netto materialmente pagato al prestatore per stabilire se sia stata superata la soglia del bollo.

La ritenuta d’acconto rappresenta infatti una parte del compenso lordo che il committente trattiene e versa all’Erario per conto del prestatore. Non riduce il compenso lordo spettante per la prestazione.

Supponiamo, per esempio, che il compenso lordo sia di 100 euro e che il committente applichi una ritenuta d’acconto del 20%:

  • compenso lordo: 100 euro;
  • ritenuta d’acconto: 20 euro;
  • netto corrisposto: 80 euro.

La ricevuta documenta un compenso lordo di 100 euro e supera quindi la soglia di 77,47 euro: l’imposta di bollo è dovuta.

Il funzionamento della trattenuta fiscale è spiegato nella guida sulla ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale.

La marca da bollo è necessaria anche senza ritenuta d’acconto?

Sì. L’applicazione del bollo e quella della ritenuta d’acconto dipendono da presupposti differenti.

Se il committente è un semplice privato che non opera come sostituto d’imposta, sulla ricevuta non viene normalmente applicata la ritenuta del 20%. Questo non esclude però l’imposta di bollo.

Se, per esempio, un privato paga 200 euro per un’attività di lavoro autonomo occasionale, la ricevuta sarà normalmente emessa senza ritenuta d’acconto, ma sarà comunque soggetta all’imposta di bollo di 2 euro perché l’importo supera 77,47 euro.

Non è quindi corretto collegare il bollo alla presenza della ritenuta.

Quanto costa la marca da bollo

L’imposta dovuta sulla ricevuta soggetta a bollo è pari a 2 euro.

L’importo non aumenta proporzionalmente al compenso. Una ricevuta di 100 euro e una ricevuta di 1.000 euro sono quindi soggette, in via ordinaria, allo stesso bollo di 2 euro.

Il limite di 77,47 euro serve esclusivamente a stabilire se l’imposta debba essere applicata.

Chi deve pagare la marca da bollo?

È frequente leggere che la marca da bollo sarebbe sempre esclusivamente “a carico del prestatore”. La questione deve essere formulata con maggiore precisione.

Chi emette la ricevuta deve innanzitutto preoccuparsi che il documento venga formato correttamente e che l’imposta sia assolta quando dovuta.

La disciplina dell’imposta di bollo prevede però una responsabilità solidale per i soggetti che sottoscrivono, ricevono, accettano o utilizzano documenti non regolarmente assoggettati all’imposta.

Dal punto di vista economico, le parti possono inoltre concordare che il costo del bollo venga addebitato al committente.

Non è quindi opportuno presentare la questione affermando semplicemente che il costo deve essere sempre sostenuto e rimanere definitivamente a carico del prestatore.

La marca da bollo può essere addebitata al committente?

Il costo del bollo può essere evidenziato separatamente nella ricevuta quando le parti stabiliscono che venga sostenuto dal committente.

Per esempio, una ricevuta potrebbe riportare:

  • compenso lordo: 500,00 euro;
  • ritenuta d’acconto 20%, se applicabile: 100,00 euro;
  • marca da bollo: 2,00 euro;
  • importo complessivamente dovuto secondo gli accordi tra le parti.

L’eventuale addebito del bollo deve essere distinto dal compenso e dalla ritenuta, in modo da rendere immediatamente comprensibile la composizione della somma indicata nella ricevuta.

Dove va applicata la marca da bollo

Quando l’imposta viene assolta mediante contrassegno telematico, questo deve essere applicato sull’originale della ricevuta destinato al committente.

Il contrassegno deve essere integro e utilizzato per il documento sul quale viene apposto.

Sulla copia conservata dal prestatore può essere utile riportare gli estremi identificativi del contrassegno applicato sull’originale, utilizzando per esempio una dicitura come:

“Imposta di bollo di euro 2,00 assolta sull’originale – identificativo contrassegno n. ____________________.”

In questo modo è possibile ricostruire quale contrassegno è stato utilizzato per la ricevuta.

Quale data deve avere la marca da bollo?

Il contrassegno telematico deve essere acquistato e utilizzato in modo coerente con il momento in cui il documento soggetto a bollo viene formato.

Per questo motivo la data stampata sul contrassegno non deve essere successiva alla data della ricevuta.

È possibile utilizzare un contrassegno acquistato precedentemente, purché sia ancora integro e non sia stato già utilizzato su un altro documento.

La soluzione più semplice è acquistare il contrassegno prima di emettere la ricevuta oppure nello stesso giorno in cui il documento viene formato.

Si può comprare la marca da bollo dopo avere emesso la ricevuta?

Non è corretto emettere una ricevuta soggetta a bollo e acquistare successivamente un contrassegno con data posteriore, considerandolo equivalente a un bollo applicato correttamente fin dall’origine.

Il contrassegno telematico riporta infatti la data di emissione e rende verificabile il momento nel quale è stato acquistato.

Per evitare irregolarità è quindi opportuno procurarsi il contrassegno prima della formazione della ricevuta o nella stessa data.

È sufficiente inserire l’immagine di una marca da bollo in un PDF?

No. La semplice scansione, fotografia o immagine grafica di una marca da bollo inserita in un file PDF non costituisce, da sola, una modalità valida di assolvimento dell’imposta.

Il contrassegno telematico è un titolo utilizzabile sul documento per il quale viene acquistato e non può essere duplicato semplicemente copiandone l’immagine su più documenti.

Se la ricevuta viene gestita esclusivamente in formato digitale è quindi necessario utilizzare una modalità di assolvimento dell’imposta prevista dalla normativa per quel tipo di documento, invece di riprodurre graficamente un contrassegno cartaceo.

Per un prestatore occasionale che utilizza una normale ricevuta cartacea, la soluzione operativamente più semplice rimane generalmente l’applicazione del contrassegno telematico sull’originale.

Marca da bollo e ricevuta inviata via email

L’invio di una copia della ricevuta tramite email non elimina l’obbligo di assolvere l’imposta quando questa è dovuta.

Se l’originale è stato formato su carta con il contrassegno regolarmente applicato, può essere utile conservarne una scansione e trasmetterne una copia al committente quando necessario.

È importante però non riutilizzare lo stesso contrassegno per ricevute differenti e non considerare una semplice immagine digitale della marca equivalente a un nuovo assolvimento dell’imposta.

Cosa indicare nella ricevuta

Una ricevuta di lavoro autonomo occasionale dovrebbe permettere di individuare chiaramente il prestatore, il committente e la prestazione alla quale si riferisce il pagamento.

È opportuno indicare almeno:

  • nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del prestatore;
  • dati identificativi del committente;
  • descrizione della prestazione effettuata;
  • data;
  • compenso lordo;
  • eventuale ritenuta d’acconto;
  • eventuali altre componenti correttamente indicate;
  • netto corrisposto;
  • assolvimento dell’imposta di bollo quando dovuta.

Il fac simile editabile è disponibile nella pagina dedicata alla ricevuta per prestazione occasionale Word e PDF.

Esempio di ricevuta con marca da bollo e ritenuta d’acconto

Consideriamo un’attività di lavoro autonomo occasionale svolta nei confronti di una società che opera come sostituto d’imposta.

Il compenso lordo è pari a 1.000 euro e viene applicata la ritenuta ordinaria del 20%.

  • compenso lordo: 1.000,00 euro;
  • ritenuta d’acconto 20%: 200,00 euro;
  • netto del compenso: 800,00 euro;
  • imposta di bollo: 2,00 euro.

Poiché il compenso documentato supera 77,47 euro, la ricevuta è soggetta all’imposta di bollo anche se il pagamento netto ricevuto dal prestatore è inferiore al compenso lordo.

Esempio di ricevuta senza ritenuta ma con marca da bollo

Supponiamo invece che il committente sia un privato e che il compenso per il lavoro autonomo occasionale sia di 150 euro.

Il privato non opera normalmente come sostituto d’imposta e quindi non effettua la ritenuta del 20%.

La ricevuta documenta comunque una somma superiore a 77,47 euro e deve pertanto essere assolta l’imposta di bollo di 2 euro.

Ritenuta d’acconto e bollo devono quindi essere verificati separatamente.

PrestO e Libretto Famiglia richiedono la marca da bollo sulla ricevuta?

Le regole illustrate in questa guida riguardano il lavoro autonomo occasionale documentato mediante ricevuta.

PrestO e Libretto Famiglia sono invece prestazioni occasionali disciplinate dall’articolo 54-bis del Decreto Legge 50/2017 e gestite tramite la piattaforma INPS.

Il pagamento del prestatore viene gestito secondo lo specifico sistema previsto dall’INPS e non attraverso la normale ricevuta di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto e contrassegno da 2 euro.

Prima di predisporre una ricevuta è quindi necessario stabilire quale tipo di rapporto viene effettivamente utilizzato. La distinzione è spiegata nella guida su come funziona la prestazione occasionale.

Cosa succede se manca la marca da bollo

Una ricevuta soggetta all’imposta che viene formata senza il corretto assolvimento del bollo è irregolare.

La vecchia indicazione secondo cui la sanzione sarebbe sempre compresa tra una e cinque volte l’imposta non è più aggiornata per le violazioni soggette alla nuova disciplina sanzionatoria.

A seguito della riforma delle sanzioni tributarie, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 l’articolo 25 del D.P.R. 642/1972 prevede, per l’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo dovuta fin dall’origine, una sanzione pari all’80% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta.

In presenza di un’irregolarità è necessario considerare anche le disposizioni sul ravvedimento e la concreta modalità con cui l’imposta avrebbe dovuto essere assolta. Non è quindi opportuno calcolare una sanzione utilizzando automaticamente le percentuali riportate in guide precedenti alla riforma.

Chi risponde se la ricevuta è senza bollo

L’obbligo di verificare la regolarità del documento non interessa soltanto chi materialmente acquista il contrassegno.

L’articolo 22 del D.P.R. 642/1972 stabilisce infatti una responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e delle relative conseguenze nei confronti dei soggetti che sottoscrivono, ricevono, accettano o utilizzano un documento non in regola con l’imposta di bollo, secondo le condizioni previste dalla norma.

Per questo motivo è nell’interesse sia del prestatore sia del committente verificare che la ricevuta soggetta a bollo sia stata formata correttamente.

Marca da bollo sulla prestazione occasionale: cosa ricordare

Per una normale ricevuta di lavoro autonomo occasionale la regola può essere sintetizzata in pochi punti.

  • Il bollo è normalmente dovuto quando la somma documentata è superiore a 77,47 euro.
  • L’imposta è pari a 2 euro.
  • A 77,47 euro esatti il bollo non è dovuto.
  • L’eventuale ritenuta d’acconto non elimina l’obbligo del bollo.
  • Quando viene utilizzato il contrassegno telematico, la sua data non deve essere successiva a quella della ricevuta.
  • Una fotografia o una scansione della marca non costituisce un nuovo contrassegno utilizzabile su un altro documento.
  • PrestO e Libretto Famiglia non devono essere gestiti come una normale ricevuta di lavoro autonomo occasionale.

Prima di emettere il documento è quindi sufficiente verificare la natura della prestazione, l’importo della ricevuta e l’eventuale presenza della ritenuta d’acconto, applicando separatamente le regole previste per ciascun adempimento.

Previous Post: « Ritenuta d’Acconto Prestazione Occasionale – Come si Calcola e Quando si Applica
Next Post: Limiti di Utilizzo per la Prestazione Occasionale »

Primary Sidebar

Guide Principali

Ricevuta per Prestazione Occasionale

Ritenuta d’Acconto per Prestazione Occasionale

Limiti Utilizzo

Marca da Bollo sulla Ricevuta

Modello Lettera di Incarico

Categorie

  • Adempimenti Fiscali
  • Funzionamento della Prestazione Occasionale
  • Modelli