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Ritenuta d’Acconto Prestazione Occasionale – Come si Calcola e Quando si Applica

Aggiornato il 9 Agosto 2026 da Davide Riva

La ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale è una trattenuta fiscale che, nei casi previsti dalla legge, viene effettuata dal committente al momento del pagamento del compenso e successivamente versata all’Erario.

Per il lavoro autonomo occasionale svolto da un soggetto residente in Italia, la ritenuta è normalmente pari al 20% del compenso soggetto a ritenuta. Non rappresenta però l’imposta definitiva dovuta dal prestatore: è un acconto sull’IRPEF che verrà considerato nella dichiarazione dei redditi.

La ritenuta non si applica in ogni prestazione occasionale. Dipende soprattutto dalla natura del committente. Inoltre, non bisogna confondere il lavoro autonomo occasionale con PrestO e Libretto Famiglia, che seguono una disciplina differente.

Per comprendere la distinzione tra i diversi strumenti è possibile consultare la guida su come funziona la prestazione occasionale.

Indice

  • Cos’è la ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale
  • Quando si applica la ritenuta d’acconto
  • Ritenuta d’acconto quando il committente è un privato
  • Ritenuta d’acconto quando il committente è un’impresa o un professionista
  • Come si calcola la ritenuta d’acconto del 20%
  • Come calcolare il lordo partendo dal compenso netto
  • La ritenuta si applica anche sotto 5.000 euro?
  • La ritenuta si applica anche sotto 4.800 euro?
  • Quando deve essere effettuata la ritenuta
  • Chi versa la ritenuta d’acconto
  • Ritenute fino a 100 euro: quando il versamento può essere rinviato
  • Rimborsi spese e ritenuta d’acconto
  • Marca da bollo e ritenuta d’acconto sono due cose diverse
  • Certificazione Unica per la prestazione occasionale
  • Come recuperare la ritenuta d’acconto
  • Cosa succede con un committente estero
  • PrestO e Libretto Famiglia prevedono la ritenuta del 20%?
  • Esempio di ricevuta con ritenuta d’acconto
  • Errori frequenti sulla ritenuta d’acconto
  • Ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale: cosa verificare

Cos’è la ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale

La ritenuta d’acconto è un meccanismo attraverso il quale una parte dell’imposta viene prelevata direttamente al momento del pagamento del compenso.

Quando il committente è tenuto ad agire come sostituto d’imposta, trattiene una parte del compenso lordo spettante al prestatore e la versa allo Stato per conto di quest’ultimo.

Per i compensi di lavoro autonomo, anche occasionale, corrisposti a soggetti residenti, l’articolo 25 del D.P.R. 600/1973 prevede normalmente una ritenuta del 20% a titolo d’acconto.

Questo significa che il prestatore non perde definitivamente il 20% del compenso. La somma trattenuta viene considerata nella successiva determinazione dell’IRPEF e può concorrere a ridurre l’imposta da pagare o, quando le ritenute risultano superiori all’imposta effettivamente dovuta, alla formazione di un credito.

Quando si applica la ritenuta d’acconto

La ritenuta viene applicata quando il compenso di lavoro autonomo occasionale è corrisposto da un soggetto che, in base alla normativa fiscale, opera come sostituto d’imposta.

Rientrano generalmente tra i soggetti tenuti a effettuare le ritenute, quando corrispondono il compenso nell’ambito della propria attività:

  • società e altri enti;
  • imprese individuali;
  • professionisti e lavoratori autonomi;
  • associazioni ed enti nei casi previsti dalla normativa;
  • condomini, quando operano come sostituti d’imposta;
  • pubbliche amministrazioni e altri soggetti individuati dalla legge.

Non è quindi tecnicamente corretto stabilire la presenza della ritenuta soltanto verificando se il committente possiede una Partita IVA. Occorre verificare se, nel pagamento effettuato, il soggetto è tenuto ad agire come sostituto d’imposta.

Ritenuta d’acconto quando il committente è un privato

Se la prestazione viene svolta per una persona fisica che agisce come semplice privato e non nell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale, il committente non opera normalmente come sostituto d’imposta.

In questo caso il compenso viene quindi corrisposto senza applicare la ritenuta del 20%.

Per esempio, se un privato commissiona occasionalmente a una persona un’attività autonoma per un compenso di 500 euro, il prestatore riceverà normalmente l’intero compenso di 500 euro, fermo restando il corretto trattamento fiscale del reddito nella propria dichiarazione.

L’assenza della ritenuta, infatti, non significa che il compenso sia esente da imposte. Il reddito derivante dal lavoro autonomo occasionale deve essere considerato ai fini fiscali secondo le regole applicabili al contribuente.

Ritenuta d’acconto quando il committente è un’impresa o un professionista

Quando il committente è un’impresa, una società o un professionista che, in relazione al pagamento effettuato, opera come sostituto d’imposta, sul compenso di lavoro autonomo occasionale di un prestatore residente viene normalmente effettuata una ritenuta del 20%.

Il committente:

  • determina l’importo della ritenuta;
  • trattiene tale somma dal compenso da corrispondere;
  • paga al prestatore l’importo netto;
  • versa la ritenuta all’Erario;
  • certifica successivamente i compensi e le ritenute secondo gli adempimenti previsti.

Il prestatore deve quindi distinguere sempre tra compenso lordo, ritenuta d’acconto e netto effettivamente ricevuto.

Come si calcola la ritenuta d’acconto del 20%

Il calcolo ordinario è semplice.

Se il compenso lordo soggetto a ritenuta è di 1.000 euro:

  • compenso lordo: 1.000 euro;
  • ritenuta d’acconto del 20%: 200 euro;
  • netto da corrispondere al prestatore: 800 euro.

La formula è:

Ritenuta d’acconto = compenso soggetto a ritenuta × 20%

Il netto si determina quindi con:

Compenso netto = compenso lordo − ritenuta d’acconto

È importante ricordare che i 200 euro trattenuti nell’esempio vengono versati dal committente allo Stato per conto del prestatore. Fiscalmente il reddito del prestatore non è quindi di 800 euro soltanto perché questa è la somma materialmente accreditata.

Come calcolare il lordo partendo dal compenso netto

Può accadere che le parti abbiano concordato un importo netto e vogliano determinare il corrispondente compenso lordo.

Se, per esempio, si vuole garantire al prestatore un netto di 800 euro e l’intero compenso è soggetto alla ritenuta del 20%, il calcolo è:

800 ÷ 0,80 = 1.000 euro

Il compenso lordo sarà quindi di 1.000 euro, la ritenuta di 200 euro e il netto corrisposto di 800 euro.

Per evitare equivoci, nel contratto di lavoro autonomo occasionale o nella lettera di incarico è preferibile indicare espressamente il compenso lordo.

La ritenuta si applica anche sotto 5.000 euro?

Sì, quando il committente è tenuto a operarla.

La soglia di 5.000 euro non determina l’applicazione della ritenuta d’acconto.

Nel lavoro autonomo occasionale i primi 5.000 euro annui rappresentano una franchigia rispetto all’obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS. Si tratta quindi di una soglia previdenziale, non di una soglia sotto la quale la ritenuta fiscale non si applica.

Un prestatore che riceve da un sostituto d’imposta un compenso occasionale di 500 euro può quindi subire regolarmente una ritenuta di 100 euro, anche se nell’intero anno non raggiungerà 5.000 euro di compensi occasionali.

Il significato della soglia è approfondito nella guida sui limiti della prestazione occasionale.

La ritenuta si applica anche sotto 4.800 euro?

Anche la soglia di 4.800 euro non costituisce una regola generale di esenzione dalla ritenuta d’acconto.

Questo importo può assumere rilevanza nell’ambito della disciplina delle detrazioni e delle condizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione, ma non impedisce al sostituto d’imposta di effettuare la ritenuta prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 600/1973.

Se il prestatore ha subito ritenute superiori all’imposta effettivamente dovuta, dalla dichiarazione dei redditi può emergere un credito.

La questione è approfondita nella guida su prestazione occasionale e dichiarazione dei redditi.

Quando deve essere effettuata la ritenuta

La ritenuta è collegata al pagamento del compenso.

Se una prestazione viene svolta a dicembre ma viene pagata nel gennaio dell’anno successivo, la ritenuta viene effettuata al momento del pagamento di gennaio.

Questo aspetto è importante anche perché il lavoro autonomo occasionale segue, ai fini della determinazione del reddito, il criterio relativo alle somme effettivamente percepite.

Nella ricevuta per prestazione occasionale devono essere quindi indicati correttamente il compenso lordo, l’eventuale ritenuta e il netto corrisposto.

Chi versa la ritenuta d’acconto

Il prestatore non versa personalmente allo Stato la ritenuta che gli viene trattenuta.

È il committente che opera come sostituto d’imposta a trattenere la somma dal compenso e a versarla all’Erario.

In via ordinaria, le ritenute sui redditi di lavoro autonomo devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento, utilizzando il modello F24.

Per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo viene utilizzato, nei casi ordinari, il codice tributo 1040.

Il funzionamento dell’adempimento è spiegato più nel dettaglio nella guida sul versamento della ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale.

Ritenute fino a 100 euro: quando il versamento può essere rinviato

Per le ritenute operate dal sostituto d’imposta di importo non superiore a 100 euro è prevista una possibilità di differimento del versamento.

Quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, il versamento può essere rinviato e sommato a quello del mese successivo fino a quando il cumulo supera 100 euro.

Se nel corso dell’anno il cumulo non supera mai questa soglia, il versamento deve comunque essere effettuato non oltre il 16 dicembre dello stesso anno.

Si tratta di una regola che riguarda esclusivamente il momento in cui il sostituto versa la ritenuta all’Erario. Non modifica l’importo trattenuto al prestatore al momento del pagamento.

Rimborsi spese e ritenuta d’acconto

La presenza di un rimborso spese richiede particolare attenzione. Non è corretto escludere automaticamente qualsiasi rimborso dalla base sulla quale viene calcolata la ritenuta.

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto un trattamento specifico per il caso particolare in cui la prestazione di lavoro autonomo occasionale sia sostanzialmente gratuita e al prestatore venga riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività, senza che si produca un reddito.

Quando invece è previsto anche un vero e proprio compenso, oppure vengono riconosciuti rimborsi ulteriori o forfettari, non bisogna applicare automaticamente la stessa conclusione.

È quindi opportuno distinguere nel contratto e nella ricevuta il compenso dalle eventuali spese e verificare il trattamento fiscale applicabile in base alla loro natura e documentazione.

Marca da bollo e ritenuta d’acconto sono due cose diverse

La marca da bollo non viene applicata “sulla ritenuta d’acconto”.

L’imposta di bollo riguarda invece la ricevuta quando ricorrono i relativi presupposti.

In particolare, per le ricevute non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro trova generalmente applicazione l’imposta di bollo di 2 euro, salvo specifiche esenzioni.

Il funzionamento è spiegato nella guida dedicata alla marca da bollo sulla ricevuta per prestazione occasionale.

Certificazione Unica per la prestazione occasionale

Il committente che opera come sostituto d’imposta deve certificare i compensi di lavoro autonomo occasionale corrisposti e le relative ritenute attraverso la Certificazione Unica.

Nella Certificazione Unica i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente sono identificati secondo le specifiche previste dal modello relativo all’anno interessato.

Per la Certificazione Unica 2026, relativa ai compensi corrisposti nel 2025, il termine previsto per il rilascio al percettore è stato il 16 marzo 2026.

Poiché termini, codici e istruzioni possono essere aggiornati, per gli anni successivi è necessario fare riferimento al modello e alle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

La Certificazione Unica deve essere conservata dal prestatore perché contiene le informazioni relative ai compensi e alle ritenute che possono essere necessarie per la dichiarazione dei redditi.

Come recuperare la ritenuta d’acconto

La ritenuta del 20% è un anticipo sull’imposta e viene considerata in sede di dichiarazione dei redditi.

Supponiamo che un prestatore abbia ricevuto nell’anno 2.000 euro lordi di compensi occasionali e abbia subito 400 euro di ritenute.

In dichiarazione non si considera soltanto il netto di 1.600 euro materialmente ricevuto. Vengono considerati il reddito secondo le regole fiscali applicabili e i 400 euro già trattenuti come anticipo d’imposta.

Se l’imposta complessivamente dovuta risulta superiore alle ritenute, il contribuente dovrà versare la differenza. Se invece le ritenute risultano superiori all’imposta dovuta, può emergere un credito utilizzabile o rimborsabile secondo le modalità previste.

Per questo motivo, anche una persona che si trovi in una situazione di esonero dall’obbligo dichiarativo può avere interesse a verificare se la presentazione della dichiarazione consente di recuperare ritenute eccedenti.

Cosa succede con un committente estero

Quando il committente è un soggetto estero, non è corretto affermare in termini assoluti che la ritenuta italiana non possa mai essere applicata.

Se il committente estero non opera in Italia come sostituto d’imposta, il compenso viene normalmente corrisposto senza la ritenuta italiana del 20%. Il prestatore residente dovrà comunque considerare il reddito nella propria dichiarazione secondo le regole applicabili.

La situazione può essere diversa quando il soggetto estero dispone in Italia di una struttura attraverso la quale assume gli obblighi del sostituto d’imposta o quando intervengono altre disposizioni fiscali.

Inoltre, se il prestatore è fiscalmente non residente, possono trovare applicazione regole differenti, comprese quelle previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Nei casi internazionali è quindi opportuno verificare specificamente l’inquadramento fiscale.

PrestO e Libretto Famiglia prevedono la ritenuta del 20%?

No. Le regole illustrate in questa guida riguardano il normale lavoro autonomo occasionale.

Il Contratto di prestazione occasionale PrestO e il Libretto Famiglia sono invece strumenti disciplinati dall’articolo 54-bis del Decreto Legge 50/2017 e gestiti tramite INPS.

I compensi percepiti dal prestatore attraverso PrestO e Libretto Famiglia sono fiscalmente esenti secondo la specifica disciplina e non vengono gestiti mediante la normale ricevuta di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d’acconto del 20%.

Applicare indistintamente la ritenuta del 20% a qualsiasi rapporto definito “prestazione occasionale” sarebbe quindi errato.

Esempio di ricevuta con ritenuta d’acconto

Consideriamo una prestazione di lavoro autonomo occasionale svolta da un soggetto residente nei confronti di un’impresa italiana che opera come sostituto d’imposta.

Il compenso lordo pattuito è di 1.500 euro.

  • Compenso lordo: 1.500,00 euro
  • Ritenuta d’acconto 20%: 300,00 euro
  • Netto da corrispondere: 1.200,00 euro

Il committente corrisponde quindi 1.200 euro al prestatore e provvede al versamento dei 300 euro di ritenuta secondo le modalità e i termini previsti.

La ricevuta dovrà riportare distintamente questi importi e, quando ne ricorrono i presupposti, dovrà essere assolta anche l’imposta di bollo.

Errori frequenti sulla ritenuta d’acconto

Tra gli errori più comuni c’è quello di considerare il 20% come l’imposta definitiva sulla prestazione. La ritenuta è invece soltanto un acconto sull’imposta personale del prestatore.

È inoltre errato pensare che:

  • sotto 5.000 euro la ritenuta non debba essere applicata;
  • sotto 4.800 euro la ritenuta non possa essere effettuata;
  • qualsiasi soggetto con Partita IVA debba necessariamente applicarla in ogni situazione;
  • l’assenza della ritenuta renda il compenso fiscalmente esente;
  • la marca da bollo debba essere applicata sulla ritenuta;
  • PrestO e lavoro autonomo occasionale abbiano lo stesso trattamento fiscale.

Per applicare correttamente la ritenuta bisogna invece verificare la natura del rapporto, il soggetto che effettua il pagamento e il regime fiscale applicabile al prestatore.

Ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale: cosa verificare

Prima del pagamento è opportuno stabilire se il rapporto sia effettivamente un’attività di lavoro autonomo occasionale e se il committente sia tenuto ad agire come sostituto d’imposta.

Quando la ritenuta è dovuta, per un prestatore residente l’aliquota ordinaria è generalmente del 20%. Il committente trattiene l’importo al momento del pagamento, corrisponde al prestatore il netto e versa la ritenuta all’Erario secondo i termini previsti.

Il prestatore dovrà poi utilizzare la Certificazione Unica e la documentazione relativa ai compensi per considerare correttamente le ritenute nella propria dichiarazione dei redditi.

Ritenuta d’acconto, franchigia contributiva di 5.000 euro e limiti economici di PrestO sono quindi elementi distinti e devono essere gestiti separatamente.

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