In questa guida spieghiamo in cosa consiste la ritenuta d’acconto per prestazione occasionale e come si calcola.
Le prestazioni occasionali sono rapporti di collaborazione tra un individuo, chiamato collaboratore, e un soggetto chiamato committente. Per fare in modo che un’attività di lavoro autonomo possa essere considerata prestazione occasionale è necessario che siano rispettati alcuni limiti, cioè la mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo e la mancanza di coordinamento della prestazione. La normativa sulla prestazione occasionale, che prevedeva una durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno ee un compenso non superiore a 5.000 da ogni committente, è stata abrogata con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015. Attualmente la norma che disciplina da un punto di vista civilistico le attività svolte in maniera occasionale è quella che si trova all’articolo 2222 del codice civile che regola il contratto di prestazione d’opera.
Indice
Quando Applicare la Ritenuta d’Acconto
Il compenso lordo derivante dalla prestazione occasionale è gravato da una ritenuta d’acconto del 20%. Questa vale, come fa intuire la stessa espressione, a titolo di acconto per il versamento dell’Irpef. La ritenuta è liquidata dal committente, il quale versa così al collaboratore il compenso netto, ossia detratta la somma trattenuta con la ritenuta.
Bisogna però fare una distinzione tra tre categorie di committenti verso i quali è possibile emettere una ricevuta per prestazione occasionale.
-Privato.
-Azienda o Libero Professionista con Partita Iva in Italia.
-Privato o Azienda residente o con sede all’estero.
Nel caso di clienti privati italiani, la ricevuta deve essere emessa senza ritenuta d’acconto.
Il motivo è da individuare nel fatto che questi, come privati, non sono sostituti d’imposta.
Il sostituto d’imposta è chi paga le tasse al posto nostro. Nel caso di un’azienda, quando opera come sostituto di imposta, questa ha il compito di versare le tasse per la prestazione che non saranno poi addebitate per la dichiarazione dei redditi.
Un privato non può ovviamente fare questo.
Lo stesso vale nel caso in cui il cliente sia un privato o un’azienda che si trova all’estero.
Questi soggetti non agiscono in Italia e non possono operare come sostituto d’imposta.
Solo nel caso in cui il committente sia un’azienda o un libero professionista con Partita Iva in Italia viene emessa una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto.
Il vantaggio del sistema della ritenuta d’acconto per il fisco è rappresentato dalla garanzia di una sicura riscossione delle imposte. In questi casi, infatti, l’evasione fiscale viene evitata anticipando il momento in cui il soggetto passivo subisce il prelievo fiscale.
Come Calcolare la Ritenuta d’Acconto
Dal punto di vista pratico, al momento del pagamento della prestazione, il collaboratore emette una ricevuta al committente che provvede a saldarla. Il committente, oltre a versare l’importo netto al collaboratore, deve versare l’importo della ritenuta d’acconto allo Stato per conto del collaboratore entro il 16 del mese successivo alla data del pagamento.
In pratica, la spesa totale del committente è pari al lordo indicato nella ricevuta mentre l’’incasso del collaboratore è pari al netto
Lo Stato riceve subito il 20% di tasse del collaboratore attraverso il committente.
Al momento della dichiarazione dei redditi, l’anno successivo, a seconda dei redditi totali e di eventuali deduzioni e detrazioni, lo Stato potrà
-Se l’imposta non era dovuta dovuta, restituire al collaboratore parte o l’intera percentuale pagata sotto forma di credito di imposta.
-Se le tasse da pagare sono superiori al 20% già versato, chiedere un conguaglio.
Facciamo un esempio, ipotizziamo che Mario Rossi abbia stipulato con una compagnia telefonica una collaborazione, finalizzata alla rilevazione di dati sul grado di soddisfazione della clientela, relativamente a una data città. In sostanza, Mario Rossi, il collaboratore, dovrà contattare i clienti della compagnia e somministrare loro un questionario prestampato, grazie al quale rileverà le loro preferenze e il loro giudizio sul servizio. Immaginiamo che per tale collaborazione, gli sia stato garantito un compenso lordo di 3.500 euro, comprensivo delle eventuali spese per lo svolgimento della collaborazione medesima e che l’attività debba essere svolta nel periodo 01/07/2019 fino al 28/07/2019.
A questo punto, la compagnia gli verserà il compenso, alla fine del periodo dell’attività svolta, trattenendo dalla somma il 20%. Dunque, il calcolo è semplice, il compenso netto sarà pari a 3.500 x 0,80 = 2.800 euro. Ciò, perché la ritenuta d’acconto è il 20% di 3.500 euro, ossia 700 euro.
Il committente dovrà versare al Fisco i 700 euro entro il 16 di agosto, utilizzando il modello F24.
Il committente è anche tenuto al versamento di una marca da bollo da 2 euro, da apporre sulla ritenuta d’acconto del collaboratore, qualora la somma erogata con essa sia superiore a 77,47 euro.
Si consideri che tale ritenuta sarà rimborsata al collaboratore, nel caso in cui il suo reddito complessivo dichiarato nell’anno d’imposta risulti essere tale per cui l’Irpef versata è stata superiore a quella che avrebbe effettivamente dovuto pagare. Ovviamente, il presupposto per ottenere un rimborso è di presentare la dichiarazione dei redditi, anche quando essa non è obbligatoria, altrimenti si perde il diritto a riscuotere il credito verso lo stato.
Certificazione della Ritenuta d’Acconto
La ritenuta d’acconto corrisposta deve essere certificata dai soggetti che hanno effettuato i versamenti.
La certificazione deve essere consegnata dal committente al collaboratore entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state corrisposte le somme e deve indicare
-L’importo totale delle somme corrisposte
-L’importo delle ritenute e delle detrazioni di imposta effettuate.
Altri Utilizzi della Ritenuta d’Acconto
Vediamo quando si deve utilizzare la ritenuta d’acconto. Essa è dovuta
-Per i compensi liquidati per prestazioni di lavoro autonomo e occasionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili.
-Per prestazioni rese a terzi, per l’assunzione di obblighi di fare, di non fare e di permettere.
-Sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è unicamente quello per prestazione lavorativa.
-Per gli utili in favore di promotori e soci fondatori di S.p.A., in accomandita per azioni e per S.r.l.
-Per i redditi derivanti dalla cessione dei diritti d’autore e opere di ingegno.
La ritenuta sale al 30% per i compensi liquidati verso soggetti non residenti per l’uso economico di opere di ingegno, invenzioni industriali, brevetti e similari.
La base imponibile per il calcolo della ritenuta è costituita dai compensi professionali, i rimborsi a più di lista per le spese di alloggio, viaggio e vitto, le spese documentate e anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, ove finalizzate allo svolgimento della collaborazione.