Quando si parla di limiti della prestazione occasionale è necessario distinguere due discipline che vengono spesso confuse: il lavoro autonomo occasionale e le prestazioni occasionali gestite tramite INPS, cioè Contratto di prestazione occasionale (PrestO) e Libretto Famiglia.
I limiti non sono gli stessi. Nel lavoro autonomo occasionale non esiste un tetto generale di 5.000 euro oltre il quale l’attività smette automaticamente di essere occasionale. La soglia di 5.000 euro riguarda principalmente l’obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS.
PrestO e Libretto Famiglia, invece, sono disciplinati dall’articolo 54-bis del Decreto Legge 50/2017 e prevedono veri e propri limiti economici all’utilizzo dello strumento, calcolati sia sul prestatore sia sull’utilizzatore.
Per comprendere prima le differenze tra i diversi istituti è possibile consultare la guida su come funziona la prestazione occasionale.
Indice
Il limite di 5.000 euro nella prestazione occasionale
La soglia di 5.000 euro è probabilmente l’aspetto che genera più confusione.
Si sente spesso affermare che una persona possa lavorare occasionalmente senza Partita IVA fino a 5.000 euro all’anno e che, superato questo importo, sia obbligata ad aprirla. Questa regola generale non esiste.
Nel lavoro autonomo occasionale bisogna distinguere il carattere occasionale dell’attività dalla soglia prevista ai fini previdenziali.
Un’attività può essere occasionale anche se il prestatore supera 5.000 euro di compensi nell’anno, purché continui a essere effettivamente svolta in modo non abituale. Al contrario, un’attività esercitata stabilmente e con carattere abituale non diventa occasionale per il solo fatto che i compensi siano inferiori a 5.000 euro.
La cifra di 5.000 euro assume invece rilevanza ai fini dei contributi alla Gestione Separata INPS.
Limite di 5.000 euro nel lavoro autonomo occasionale
Per i lavoratori autonomi occasionali i primi 5.000 euro annui costituiscono una franchigia rispetto all’obbligo contributivo alla Gestione Separata.
L’INPS chiarisce che, una volta superata questa franchigia, il lavoratore autonomo occasionale è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata, se non risulta già iscritto, e al versamento dei contributi secondo le regole previste per la parte di reddito soggetta a contribuzione.
La soglia deve essere considerata con riferimento al complesso dei compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale percepiti nell’anno e non separatamente per ciascun committente.
Un esempio permette di chiarire il meccanismo.
Se una persona riceve nel corso dell’anno 3.000 euro da un committente e successivamente altri 3.000 euro da un secondo committente, il totale dei compensi da considerare raggiunge 6.000 euro. La franchigia contributiva di 5.000 euro viene quindi superata, anche se nessuno dei due singoli compensi supera da solo tale importo.
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della franchigia in modo che possano essere effettuati gli adempimenti previdenziali dovuti.
Le indicazioni ufficiali sono disponibili nella guida INPS sui contributi dei lavoratori autonomi occasionali.
Superare 5.000 euro obbliga ad aprire la Partita IVA?
Il superamento di 5.000 euro non determina automaticamente l’obbligo di aprire la Partita IVA.
La soglia riguarda l’aspetto previdenziale del lavoro autonomo occasionale. Per stabilire se sia necessaria la Partita IVA occorre invece verificare se l’attività viene esercitata con carattere di abitualità.
Non esiste quindi un unico importo che permetta di stabilire automaticamente quando un’attività occasionale diventa professionale.
Se una persona svolge la stessa attività in modo stabile, continuativo e organizzato, la corretta qualificazione deve essere valutata sulla base delle concrete modalità di esercizio, anche quando i compensi annuali sono inferiori a 5.000 euro.
Viceversa, il solo superamento della franchigia contributiva non trasforma automaticamente un’attività realmente occasionale in un’attività abituale.
I limiti di PrestO e Libretto Famiglia
Completamente diverso è il funzionamento del Contratto di prestazione occasionale PrestO e del Libretto Famiglia.
In questi casi la normativa stabilisce veri limiti economici entro i quali possono essere utilizzate le prestazioni occasionali.
In via generale, nel corso di un anno civile devono essere rispettate contemporaneamente le seguenti soglie:
- 5.000 euro per ciascun prestatore, considerando complessivamente tutti gli utilizzatori;
- 10.000 euro per ciascun utilizzatore, considerando complessivamente tutti i prestatori;
- 2.500 euro tra lo stesso prestatore e lo stesso utilizzatore.
Questi limiti si riferiscono ai compensi percepiti dal prestatore al netto dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e degli oneri di gestione.
Le tre soglie devono essere controllate separatamente perché misurano situazioni diverse.
Limite di 5.000 euro per il prestatore
Con PrestO e Libretto Famiglia, ciascun prestatore può percepire nell’anno civile compensi per un importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, considerando la totalità degli utilizzatori.
Il limite non riparte da zero quando cambia il soggetto che utilizza la prestazione.
Per esempio, se un prestatore percepisce 2.000 euro tramite un primo utilizzatore, 1.500 euro tramite un secondo e 1.500 euro tramite un terzo, raggiunge complessivamente il limite annuale di 5.000 euro.
Questa soglia non deve essere confusa con la franchigia contributiva di 5.000 euro prevista per il lavoro autonomo occasionale: l’importo è identico, ma la funzione giuridica è diversa.
Limite di 10.000 euro per l’utilizzatore
Per ciascun utilizzatore è previsto, in via generale, un limite di 10.000 euro per anno civile, calcolato considerando la totalità dei prestatori utilizzati.
Un’impresa che utilizza cinque prestatori diversi, quindi, non dispone di 10.000 euro per ciascuno. Deve verificare che il totale dei compensi rilevanti erogati attraverso lo strumento rimanga entro la soglia prevista per l’utilizzatore.
La normativa prevede però un criterio di calcolo agevolato per alcune categorie di prestatori.
Quando il compenso viene conteggiato al 75%
Ai soli fini del raggiungimento del limite previsto per l’utilizzatore, i compensi corrisposti ad alcune categorie di prestatori vengono computati nella misura del 75% del loro importo, a condizione che il prestatore autocertifichi correttamente la propria condizione sulla piattaforma INPS.
Rientrano, in particolare, nelle categorie previste:
- i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- i giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario;
- le persone disoccupate secondo la definizione prevista dalla normativa;
- i percettori di determinate prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Se, per esempio, un utilizzatore corrisponde 1.000 euro a un prestatore che rientra in una di queste categorie e ha regolarmente dichiarato la propria condizione, ai fini del limite complessivo dell’utilizzatore vengono conteggiati 750 euro.
La riduzione al 75% riguarda il calcolo del limite dell’utilizzatore: non riduce il compenso effettivamente percepito dal lavoratore e non modifica il limite complessivo di 5.000 euro riferito al singolo prestatore.
Limite di 2.500 euro tra lo stesso prestatore e utilizzatore
Esiste inoltre un limite riferito al singolo rapporto tra le parti.
Il totale delle prestazioni rese da un prestatore nei confronti dello stesso utilizzatore non può, in via generale, produrre compensi superiori a 2.500 euro nel corso dell’anno civile.
Questo significa che un utilizzatore può avere ancora disponibilità rispetto al proprio limite complessivo di 10.000 euro, ma non può continuare a utilizzare lo stesso prestatore attraverso PrestO una volta raggiunto il limite previsto per quella specifica coppia prestatore-utilizzatore.
Analogamente, il prestatore potrebbe non avere ancora raggiunto il proprio limite complessivo di 5.000 euro, ma non poter più effettuare prestazioni per quello stesso utilizzatore tramite lo strumento.
Esempio di calcolo dei limiti PrestO
Si consideri un prestatore che, durante lo stesso anno, riceve:
- 2.500 euro dall’utilizzatore A;
- 1.500 euro dall’utilizzatore B;
- 1.000 euro dall’utilizzatore C.
Il prestatore raggiunge complessivamente 5.000 euro, cioè il limite annuale previsto con riferimento alla totalità degli utilizzatori.
Con l’utilizzatore A raggiunge inoltre il limite di 2.500 euro previsto per il rapporto con il medesimo utilizzatore.
I limiti devono quindi essere verificati contemporaneamente: rispettarne uno non significa automaticamente rispettare anche gli altri.
Limite di 15.000 euro per congressi, fiere, eventi, terme e parchi divertimento
Per alcuni settori è previsto un limite più elevato dal lato dell’utilizzatore.
Gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento possono raggiungere, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi non superiori a 15.000 euro nell’anno civile.
Per questi stessi settori è prevista anche una disciplina specifica relativa alle dimensioni dell’utilizzatore: il Contratto di prestazione occasionale non può essere utilizzato dai soggetti che occupano più di 25 dipendenti a tempo indeterminato.
Per gli altri utilizzatori soggetti alla disciplina ordinaria, il divieto scatta invece quando vengono occupati più di 10 dipendenti a tempo indeterminato, ferme restando le altre condizioni ed eccezioni previste dalla normativa.
Il limite di 280 ore per PrestO
Nel Contratto di prestazione occasionale non devono essere controllati soltanto gli importi.
La disciplina prevede anche un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile nel rapporto tra prestatore e utilizzatore, salvo le specifiche discipline previste per particolari fattispecie.
Per un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, il superamento del limite economico previsto tra il medesimo prestatore e il medesimo utilizzatore, oppure del limite di durata previsto dalla legge, può determinare la trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Per questo motivo l’utilizzatore deve controllare sia i compensi maturati sia le ore di prestazione registrate durante l’anno.
Limiti per le società sportive che utilizzano steward
La normativa prevede regole specifiche anche per le società sportive che ricorrono alle prestazioni occasionali degli steward negli impianti sportivi.
Per queste prestazioni il limite relativo ai compensi che il singolo prestatore può ricevere dallo stesso utilizzatore è elevato a 5.000 euro.
Le società sportive interessate beneficiano inoltre di una disciplina particolare rispetto al limite complessivo normalmente previsto per l’utilizzatore. Prima di applicare queste regole è quindi necessario verificare che l’attività e il soggetto utilizzatore rientrino effettivamente nella fattispecie prevista dalla normativa.
Limiti dimensionali delle imprese che utilizzano PrestO
Oltre ai limiti economici, per il Contratto di prestazione occasionale esistono limiti legati alle caratteristiche dell’utilizzatore.
In via generale PrestO non può essere utilizzato da soggetti che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Come visto, per i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento il limite dimensionale è invece fissato a 25 dipendenti a tempo indeterminato.
Il numero dei dipendenti non è comunque l’unico requisito da controllare. Esistono settori e situazioni nei quali il Contratto di prestazione occasionale è vietato indipendentemente dal rispetto delle soglie economiche.
Quando PrestO non può essere utilizzato
Il Contratto di prestazione occasionale non può essere utilizzato in alcune attività individuate dalla normativa.
Tra i principali divieti rientrano:
- le imprese dell’edilizia e dei settori affini;
- le imprese che svolgono attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo;
- le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- l’esecuzione di appalti di opere o servizi;
- le imprese del settore agricolo, per le quali non trova applicazione l’ordinario Contratto di prestazione occasionale;
- l’utilizzo di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa.
Il rispetto dei limiti di 5.000, 10.000 o 2.500 euro, quindi, non rende automaticamente utilizzabile PrestO quando ricorre una causa di esclusione.
Per verificare requisiti, limiti e procedura è possibile consultare la scheda ufficiale INPS sul Contratto di prestazione occasionale.
Limiti del Libretto Famiglia
Anche il Libretto Famiglia è soggetto ai limiti economici di 5.000 euro per prestatore, 10.000 euro per utilizzatore e 2.500 euro nel rapporto tra il singolo prestatore e il singolo utilizzatore.
Lo strumento è però riservato alle persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’attività professionale o d’impresa e può essere utilizzato soltanto per le attività previste dalla legge, come piccoli lavori domestici, giardinaggio, pulizia e manutenzione, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare.
Non basta quindi rispettare i limiti economici: anche la natura dell’utilizzatore e il tipo di attività devono essere compatibili con il Libretto Famiglia.
5.000 euro nel lavoro autonomo occasionale e 5.000 euro in PrestO: la differenza
La presenza della stessa cifra in discipline differenti è alla base di gran parte degli equivoci sulla prestazione occasionale.
La distinzione può essere riassunta in questo modo:
- nel lavoro autonomo occasionale, 5.000 euro rappresentano una franchigia ai fini dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata;
- in PrestO e Libretto Famiglia, 5.000 euro rappresentano il limite complessivo dei compensi che il singolo prestatore può percepire nell’anno attraverso questi strumenti, considerando tutti gli utilizzatori.
Le due soglie hanno quindi una funzione diversa e non devono essere utilizzate per stabilire automaticamente se sia necessaria una Partita IVA.
Come controllare correttamente i limiti
Prima di applicare una soglia bisogna innanzitutto individuare il tipo di rapporto.
Nel lavoro autonomo occasionale occorre verificare se l’attività conserva effettivamente carattere non abituale e tenere sotto controllo il totale annuo rilevante ai fini della franchigia contributiva.
Nel Contratto di prestazione occasionale e nel Libretto Famiglia bisogna invece controllare contemporaneamente il limite complessivo del prestatore, quello dell’utilizzatore e quello relativo al rapporto tra le stesse parti. Per PrestO vanno inoltre considerati il limite di durata, i requisiti dimensionali dell’utilizzatore e gli eventuali divieti settoriali.
Il semplice riferimento al “limite di 5.000 euro della prestazione occasionale” non è quindi sufficiente: prima di utilizzare quella cifra bisogna stabilire a quale disciplina appartiene la prestazione.