La disciplina sulle prestazioni occasionali è stata introdotta dalla Legge n. 30/2003 e prevedeva inizialmente due limiti importanti.
-Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno
-Compenso non superiore a 5.000 da ogni committente
Per prestazione occasionale, in base a questa legge, si intendeva qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
La normativa è stata abrogata con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, per cui attualmente la norma che disciplina da un punto di vista civilistico le attività svolte in maniera occasionale è quella che si trova all’articolo 2222 del codice civile che regola il contratto di prestazione d’opera.
Di conseguenza, esegue una prestazione occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
Per fare in modo che un’attività di lavoro autonomo possa essere considerata prestazione occasionale è necessario che siano rispettati alcuni limiti.
-Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo
-Mancanza di coordinamento della prestazione, cioè l’attività non è svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente.
Dal 21 dicembre 2021 è in vigore l’obbligo, introdotto dalla legge n. 215/2021, per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice civile, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
Sono esclusi dall’obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva
-gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori
-le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale
-i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi
-i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
-gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori
-le pubbliche amministrazioni
-i datori di lavoro domestico
-le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali
-i partiti politici
-le ONLUS.
L’art. 1, c. 342, lettera a), della legge di Bilancio per il 2023 ha stabilito che il limite economico di cui all’art. 54-bis, c. 1, lettera b), del d.l. n. 50/17, cioè il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ogni utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, è pari a 10.000 euro.
La conseguenza è che ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno.
Rimango invariati, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, come stabilito dall’art. 54-bis, c. 1, lettera a), d.l. n. 50/17, e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, come previsto dall’art. 54 bis, c. 1, lettera c), d.l. n. 50/17.
Di conseguenza, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, sono i seguenti
-per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro
-per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10000 euro
-per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2500 euro.
La normativa che questi limiti si applichino anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo e simili.
Nel caso in cui il prestatore di lavoro occasionale raggiunga nell’anno la soglia di € 5.000 lorde di prestazioni c’è l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, con il contestuale obbligo del versamento contributivo, in base a quanto stabilito articolo 44 del D.L. n. 269/2003 Convertito dalla Legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004.