Il dipendente pubblico è un lavoratore che presta la propria attività alle dipendenze dello stato, in una delle sue branche amministrative. Parliamo di addetti ministeriali, poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, insegnanti, personale tecnico amministrativo nelle scuole, dipendenti comunali, regionali.
La domanda che ci poniamo in questo articolo e alla quale cercheremo di rispondere è se un dipendente pubblico possa o meno intraprendere anche altre attività. Iniziamo subito con il dire che la Costituzione italiana fissa il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, in ossequio ai principi di imparzialità e del buon andamento dell’attività amministrativa.
Tale limitazione nasce dall’esigenza avvertita dai padri costituenti di impedire che nascessero conflitti di interesse all’interno della Pubblica Amministrazione o che un dipendente pubblico non si dedicasse con la dovuta attenzione alla propria attività alle dipendenze dello stato, distratto da altro.
Solo per capirci di cosa parliamo. Ipotizziamo che un funzionario comunale, che ha il compito di valutare i permessi edilizi, lavorando nell’apposito ufficio tecnico, svolga anche l’attività di costruttore. Il conflitto di interesse sarebbe automatico: egli potrebbe rilasciare o meno il permesso, tenendo più in considerazione il proprio profitto privato che non l’interesse generale. Si immagini che un preside di un istituto si dedicasse alla professione di giornalista, tale da non potere svolgere al meglio la sua attività principale, dovendosi assentare durante l’arco della giornata per realizzare interviste, articoli, spostarsi. Di questi esempi di questo tipo potrebbero farsene centinaia.
Per questo, quindi, il contratto di lavoro del pubblico impiego vieta che il dipendente possa svolgere anche altre mansioni, al di fuori della Pubblica Amministrazione.
Ci chiediamo adesso se lo stesso vale, però, anche per una prestazione occasionale. Per iniziare, precisiamo che per prestazione occasionale si intende un’attività svolta in via non continuativa e in favore di un soggetto committente. L’aspetto positivo di questa forma di collaborazione è che non necessita l’apertura della partita IVA, argomento su cui è possibile vedere questa guida sul funzionamento della Partita IVA su Tuaimpresa.net, nonostante si configuri quale attività di mezzo tra il lavoro dipendente e quello autonomo. Inoltre, sul compenso percepito, il collaboratore occasionale non dovrà versare i contributi previdenziali, così come non è tenuto a farlo nemmeno il committente.
Detto ciò, le prestazioni occasionali non possono essere svolte da coloro che sono iscritti agli albi per le materie oggetto della loro iscrizione e dai dipendenti pubblici, ai quali, quindi, viene fatto divieto anche di praticare attività occasionali.
Ne consegue che alla domanda sopra posta, la risposta sia di no. Il dipendente pubblico non può svolgere prestazioni occasionali. In realtà, esiste un piccolo spazio possibile, la prestazione occasionale è infatti ammessa nei seguenti casi
-Sei un docente della scuola pubblica, ma solo a condizione che tu abbia ottenuto un’autorizzazione preventiva dal dirigente scolastico. Questa autorizzazione è necessaria per garantire che l’attività autonoma non interferisca con le responsabilità didattiche e non rappresenti un conflitto di interesse con il ruolo pubblico.
-Sei un docente universitario a tempo determinato. In questa posizione, la legge prevede una certa libertà nello svolgimento di attività autonome, purché queste non siano in contrasto con i doveri accademici o con la missione istituzionale dell’università.
-Svolgi attività di formazione e di docenza. Le attività di insegnamento, corsi di aggiornamento e formazione sono generalmente consentite, in quanto rientrano nell’ambito della condivisione della conoscenza e della competenza, senza conflitti con il servizio pubblico.
-Sei incaricato di compiti assegnati da organizzazioni sindacali. Questo tipo di incarico è considerato compatibile con il servizio pubblico perché spesso riguarda attività di rappresentanza e tutela dei lavoratori.
-Collabori con riviste, giornali e enciclopedie. La collaborazione editoriale, purché non interferisca con le funzioni pubbliche, è ammessa e considerata come un modo per contribuire alla diffusione della cultura e delle informazioni.
-Partecipi a convegni e seminari. La partecipazione a eventi accademici o professionali è generalmente vista come un’attività che arricchisce la formazione e l’esperienza del dipendente pubblico, e quindi non è soggetta a limitazioni stringenti.
Si consiglia, tuttavia, di rivolgersi a un consulente del lavoro, nel dubbio, oppure di verificare le condizioni contrattuali che si sono accettate con la firma all’atto dell’assunzione e che possono essere modificate dagli accordi sindacali di categoria, nel corso dei negoziati tra le parti.
In alcuni casi, in effetti, tale divieto suona come anacronistico e non consente ingiustamente a un dipendente pubblico di potere arrotondare con una prestazione occasionale, che magari non interferirebbe affatto con la sua attività principale, in termini di tempo dedicato e in base all’oggetto della prestazione.