In questa guida cerchiamo di capire se la prestazione occasionale fa perdere la Naspi e gli altri sussidi di disoccupazione.
Il D.L. n. 50/2017 all’articolo 54-bis, ha introdotto una nuova disciplina sul lavoro occasionale accessorio. Risulta essere quindi necessario fare una distinzione tra lavoro autonomo occasionale e lavoro accessorio.
La disciplina del lavoro autonomo occasionale riguarda i soggetti che svolgono esclusivamente attività professionali di carattere intellettuale, per esempio un amministratore di condominio che opera solo nel proprio stabile.
La disciplina del lavoro accessorio riguarda invece attività non continuative legate a un rapporto con un committente stabilito, per esempio uno studente che nel fine settimana lavora in un negozio.
Per quanto riguarda il lavoro accessorio, troviamo due diverse forme, che sono il Libretto Famiglia, tramite cui le famiglie possono commissionare piccoli lavori a terzi, e il PrestO’, che è invece destinato alle aziende.
Chi percepisce la NASpI può svolgere attività lavorativa sia come dipendente che come lavoratore autonomo. Però, in alcuni casi, l’attività lavorativa è compatibile con la NASpI, mentre in altri può comportare una riduzione o sospensione dell’assegno della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
L’indennità di disoccupazione può essere mantenuta nelle seguenti situazioni
-Se il beneficiario percepisce compensi derivanti da prestazioni di tipo occasionale, a condizione che l’importo annuo non superi i 5.000 euro
-Se il beneficiario riceve borse di studio o compensi per stage o tirocini
-Se il beneficiario ha redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche
-Se il beneficiario ha redditi provenienti da attività professionali autonome, con iscrizione a specifiche casse previdenziali
-Se il beneficiario percepisce redditi per il ruolo di consigliere d’amministrazione o come membro di collegi sindacali.
Indice
NASpI e Lavoro Occasionale
Si deduce, quindi, che l’erogazione dell’indennità di disoccupazione NASpI non si interrompe quando il beneficiario svolge lavori di carattere saltuario, a condizione che i redditi annui complessivi rientrino nei limiti previsti dalla legge. L’erogazione dell’indennità, invece, termina nel caso in cui il beneficiario sottoscriva un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con una durata superiore a sei mesi, o a tempo indeterminato.
Pertanto, coloro che non sono occupati in modo stabile e definitivo possono continuare a percepire la NASpI e, allo stesso tempo, svolgere un lavoro occasionale, utilizzando contratti di prestazione occasionale, voucher INPS, o il libretto famiglia. Chi svolge attività occasionali non è obbligato a comunicare all’INPS l’importo esatto della retribuzione, purché questa non superi i 5.000 € per ciascun anno civile.
Durante il periodo in cui si svolge un lavoro occasionale, il compenso derivante da tale attività e la NASpI sono cumulabili, risultando pienamente compatibili e sovrapponibili.
Chi, dopo aver perso il proprio impiego da dipendente, decide di lavorare autonomamente, può continuare a percepire l’indennità di disoccupazione NASpI, a condizione che il reddito complessivo annuo previsto non superi i 4.800 euro (l’importo effettivo sarà poi soggetto a eventuale conguaglio). Nel caso in cui l’attività autonoma sia già esistente, il reddito annuo presunto deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di NASpI.
Inoltre, l’avvio di un’attività autonoma rappresenta uno dei casi in cui è possibile richiedere all’INPS il pagamento dell’intero importo dell’indennità di disoccupazione in un’unica soluzione, anziché in rate mensili. Facciamo un esempio per capire meglio. Ipotizziamo che si percepisca una Naspi di 1.000 euro e si presuma di guadagnare 200 euro al mese per tre mesi con una o più collaborazioni occasionali. In questo caso è necessario informare l’INPS e la NaspI, per i tre mesi in cui sarà attiva la collaborazione lavorativa sarà ridotta dell’80% di 200 euro, ossia di 160 euro al mese. La Naspi quindi, per quei tre mesi passerà da 1000 a 840 euro mensili.
NASpI e Tirocini Professionali
I redditi derivanti da borse lavoro, sussidi per studio o formazione professionale, oltre che da stage o tirocini professionalizzanti, sono compatibili con l’erogazione della NASpI. Tali importi non devono essere obbligatoriamente comunicati all’INPS e sono interamente cumulabili con l’indennità di disoccupazione.
In sostanza, queste attività non soddisfano i requisiti tipici di un lavoro subordinato, come un orario di lavoro fisso, una sede di lavoro definita, o la maturazione di permessi e ferie.
Nel caso di borse di studio o assegni di ricerca, come quelli percepiti dai dottorandi, l’attività svolta presenta alcune caratteristiche simili a quelle del lavoro subordinato. In questi casi, la NASpI viene ridotta, e per mantenere il diritto all’indennità, il reddito annuale non deve superare gli 8.000 €, con l’obbligo di informare l’INPS del compenso previsto.
NASpI e Attività Sportiva Dilettantistica
Le attività sportive dilettantistiche possono consentire agli atleti di percepire compensi saltuari, premi o sponsorizzazioni. Però, non esiste alcuna incompatibilità tra queste entrate e la percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI. Non è necessario comunicare all’INPS tali importi, che sono cumulabili con il sussidio NASpI e non sono soggetti a un limite massimo annuale.
NASpI e Part Time
Nel caso di lavoratori che perdano solo una delle loro fonti di reddito, ma continuano a svolgere un lavoro part-time subordinato, è possibile richiedere la NASpI se sono soddisfatti i requisiti standard per l’accesso all’indennità, come la perdita del lavoro per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore (inclusi i casi di licenziamento che non comportano la perdita del diritto alla disoccupazione).
L’indennità di disoccupazione è cumulabile con il reddito da lavoro part-time rimasto, a condizione che questo reddito non superi gli 8.145 € annui complessivi.