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Versamento della Ritenuta d’Acconto su Prestazione Occasionale – Modalità e Termini

Aggiornato il 9 Agosto 2026 da Davide Riva

Quando un compenso per lavoro autonomo occasionale viene pagato da un committente che opera come sostituto d’imposta, quest’ultimo deve normalmente applicare la ritenuta d’acconto e provvedere al successivo versamento all’Erario.

Per i compensi corrisposti a un prestatore residente, la ritenuta è generalmente pari al 20% dell’importo soggetto a ritenuta. Il prestatore riceve quindi il compenso al netto della trattenuta, mentre il committente versa allo Stato l’importo trattenuto.

La regola ordinaria prevede che il versamento avvenga entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Sono però previste regole particolari per le ritenute di importo non superiore a 100 euro.

Questa guida riguarda il versamento delle ritenute relative al lavoro autonomo occasionale. PrestO e Libretto Famiglia sono strumenti differenti, gestiti attraverso l’INPS, e non seguono il normale meccanismo della ricevuta con ritenuta d’acconto del 20%. Per comprendere le differenze è possibile consultare la guida su come funziona la prestazione occasionale.

Indice

  • Chi deve versare la ritenuta d’acconto
  • Quando deve essere versata la ritenuta d’acconto
  • Cosa succede se il 16 cade di sabato o in un giorno festivo
  • Ritenute fino a 100 euro: quando è possibile rinviare il versamento
  • Esempio di ritenute inferiori a 100 euro
  • Come si versa la ritenuta d’acconto
  • Come compilare il modello F24
  • Esempio di versamento della ritenuta d’acconto
  • La ricevuta deve essere emessa prima del versamento?
  • La ritenuta si versa anche se il compenso è inferiore a 5.000 euro?
  • Cosa succede se il committente è un privato
  • Cosa succede se la ritenuta viene versata in ritardo
  • Cosa succede se la ritenuta è stata effettuata ma non versata
  • Certificazione Unica e ritenuta d’acconto
  • Come utilizza il prestatore la ritenuta già versata
  • PrestO e Libretto Famiglia: la ritenuta non si versa con F24
  • Versamento della ritenuta d’acconto: riepilogo delle scadenze

Chi deve versare la ritenuta d’acconto

La ritenuta viene versata dal committente che opera come sostituto d’imposta, non dal prestatore.

Il funzionamento può essere riassunto in tre passaggi:

  • il committente determina la ritenuta applicabile al compenso;
  • trattiene l’importo al momento del pagamento;
  • versa la somma trattenuta all’Erario.

Se, per esempio, viene corrisposto un compenso lordo di 1.000 euro interamente soggetto alla ritenuta del 20%, il committente trattiene 200 euro e paga al prestatore 800 euro.

I 200 euro non vengono quindi versati dal prestatore. È il committente a pagarli allo Stato per conto del percettore del reddito.

Il meccanismo della trattenuta è approfondito nella guida sulla ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale.

Quando deve essere versata la ritenuta d’acconto

In via ordinaria, le ritenute operate sui compensi di lavoro autonomo devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento.

Ciò che rileva è quindi il momento in cui il compenso viene effettivamente corrisposto al prestatore.

Se, per esempio, una prestazione viene svolta a febbraio e il compenso viene pagato il 4 marzo, la relativa ritenuta deve essere versata, secondo la regola ordinaria, entro il 16 aprile.

Se invece l’attività viene conclusa a dicembre ma il pagamento viene effettuato a gennaio dell’anno successivo, la ritenuta viene operata a gennaio e la relativa scadenza ordinaria cade il 16 febbraio.

La data di esecuzione dell’incarico e quella del pagamento possono quindi non coincidere. Ai fini del versamento della ritenuta è necessario fare riferimento al pagamento del compenso.

Cosa succede se il 16 cade di sabato o in un giorno festivo

Quando il termine di versamento cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Prima di effettuare il pagamento è comunque opportuno verificare lo scadenzario fiscale relativo al mese interessato, perché possono verificarsi proroghe o differimenti previsti da specifiche disposizioni.

Ritenute fino a 100 euro: quando è possibile rinviare il versamento

Per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo non superiore a 100 euro è prevista una possibilità di differimento.

Quando l’ammontare delle ritenute da versare non supera 100 euro, il sostituto d’imposta può rinviare il pagamento e cumularlo con le ritenute del mese successivo.

Il versamento deve essere effettuato quando il cumulo supera la soglia di 100 euro.

Se, invece, l’importo complessivo accumulato durante l’anno non supera mai 100 euro, il pagamento deve essere effettuato comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Questa possibilità riguarda il momento in cui il committente versa la ritenuta all’Erario. Non significa che la ritenuta non debba essere applicata al compenso del prestatore.

Esempio di ritenute inferiori a 100 euro

Supponiamo che un committente operi nel mese di gennaio una ritenuta di 40 euro relativa a una prestazione occasionale.

Poiché l’importo non supera 100 euro, ricorrendo le condizioni previste può rinviare il versamento.

Nel mese successivo opera un’ulteriore ritenuta di 70 euro. Il totale cumulato raggiunge quindi 110 euro.

A questo punto il limite di 100 euro è stato superato e il sostituto deve effettuare il versamento secondo la scadenza prevista per il cumulo delle ritenute.

Se invece durante tutto l’anno le ritenute accumulate rimanessero, per esempio, pari a 80 euro, non potrebbero essere rinviate all’anno successivo: dovrebbero essere versate entro il 16 dicembre.

Come si versa la ritenuta d’acconto

Il versamento viene effettuato tramite modello F24.

Per le ritenute sui compensi di lavoro autonomo viene utilizzato ordinariamente il codice tributo 1040.

Il tributo viene indicato nella sezione Erario del modello F24, insieme ai dati richiesti per identificare correttamente il periodo al quale si riferisce il versamento.

Il modello deve essere presentato secondo le modalità previste per il soggetto che effettua il pagamento, normalmente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, un intermediario abilitato o gli altri canali ammessi dalla normativa.

Le informazioni ufficiali sulle modalità di versamento sono disponibili nella guida dell’Agenzia delle Entrate sul versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

Come compilare il modello F24

Per il versamento ordinario della ritenuta sui compensi di lavoro autonomo occasionale, nel modello F24 devono essere riportati i dati necessari a identificare il tributo e il periodo di riferimento.

In particolare, nella sezione Erario devono essere indicati:

  • il codice tributo 1040;
  • il periodo di riferimento secondo le modalità previste dal modello;
  • l’importo della ritenuta da versare.

È importante compilare il periodo di riferimento in modo coerente con il mese in cui la ritenuta è stata operata.

Quando vengono cumulate più ritenute in applicazione della regola relativa agli importi non superiori a 100 euro, la compilazione deve essere effettuata seguendo le istruzioni previste per il versamento interessato.

Esempio di versamento della ritenuta d’acconto

Consideriamo un’impresa che il 10 maggio paga a un prestatore un compenso lordo occasionale di 1.500 euro.

Supponendo che l’intero compenso sia soggetto alla ritenuta ordinaria del 20%, gli importi saranno:

  • compenso lordo: 1.500 euro;
  • ritenuta d’acconto del 20%: 300 euro;
  • netto corrisposto al prestatore: 1.200 euro.

Poiché la ritenuta è superiore a 100 euro, non trova applicazione il differimento previsto per le ritenute di importo ridotto.

Il committente dovrà quindi versare ordinariamente i 300 euro tramite modello F24 entro il 16 giugno, salvo che la scadenza cada in un giorno per il quale opera il differimento al primo giorno lavorativo successivo o intervengano specifiche proroghe.

La ricevuta deve essere emessa prima del versamento?

Il prestatore documenta il compenso relativo al lavoro autonomo occasionale attraverso una ricevuta contenente i dati necessari a identificare la prestazione e gli importi corrisposti.

Quando è applicata la ritenuta, nella ricevuta vengono normalmente distinti:

  • il compenso lordo;
  • la ritenuta d’acconto;
  • il compenso netto corrisposto.

La ricevuta rappresenta quindi un documento utile anche per verificare l’importo che il committente deve versare all’Erario.

Un modello e un esempio di compilazione sono disponibili nella guida sulla ricevuta per prestazione occasionale.

La ritenuta si versa anche se il compenso è inferiore a 5.000 euro?

Sì, quando il committente è tenuto ad applicarla.

La soglia di 5.000 euro del lavoro autonomo occasionale non determina l’obbligo di effettuare o meno la ritenuta d’acconto.

I 5.000 euro rappresentano una franchigia ai fini contributivi rispetto all’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata INPS per i lavoratori autonomi occasionali.

Una prestazione di 500 euro pagata da un sostituto d’imposta può quindi essere soggetta alla ritenuta del 20% anche se il prestatore non supera complessivamente 5.000 euro nell’anno.

Ritenuta fiscale e franchigia contributiva sono due aspetti distinti.

Cosa succede se il committente è un privato

Quando il committente è una persona fisica che agisce come semplice privato e non opera come sostituto d’imposta, non viene normalmente applicata la ritenuta del 20%.

Di conseguenza non esiste neppure una ritenuta che il privato debba versare con modello F24.

Il prestatore riceve il compenso senza questa trattenuta, ma il reddito non diventa per questo fiscalmente esente. Dovrà essere considerato nella dichiarazione dei redditi secondo le regole applicabili al contribuente.

Cosa succede se la ritenuta viene versata in ritardo

Quando una ritenuta viene versata dopo la scadenza, il sostituto d’imposta può, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare spontaneamente la violazione.

La regolarizzazione comporta generalmente il pagamento:

  • della ritenuta non versata o versata in misura insufficiente;
  • degli interessi calcolati secondo il tasso applicabile;
  • della sanzione ridotta in funzione del momento in cui viene effettuato il ravvedimento.

La sanzione ordinaria prevista per l’omesso o tardivo versamento è attualmente pari al 25% dell’importo non versato, con riduzioni previste sia per i ritardi più brevi sia quando il contribuente ricorre validamente al ravvedimento operoso.

L’importo effettivo della sanzione da versare dipende quindi dal numero di giorni trascorsi, dal momento della regolarizzazione e dalle disposizioni applicabili alla violazione.

Per questo motivo, in caso di versamento tardivo, non è opportuno utilizzare automaticamente una percentuale standard senza prima calcolare il ravvedimento relativo alla specifica scadenza.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni sul ravvedimento operoso per i versamenti d’imposta.

Cosa succede se la ritenuta è stata effettuata ma non versata

Quando il committente trattiene correttamente la ritenuta dal compenso del prestatore ma non provvede al relativo versamento, si verifica un inadempimento del sostituto d’imposta.

Il problema non deve essere confuso con il caso in cui la ritenuta non venga effettuata affatto.

Le conseguenze possono variare in base alla natura della violazione, all’importo, al momento della regolarizzazione e agli eventuali ulteriori adempimenti omessi.

Se l’errore viene individuato spontaneamente, è opportuno procedere alla verifica del ravvedimento applicabile prima che intervengano contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Certificazione Unica e ritenuta d’acconto

Il versamento tramite F24 non esaurisce gli adempimenti del sostituto d’imposta.

I compensi di lavoro autonomo occasionale e le relative ritenute devono essere certificati attraverso la Certificazione Unica, secondo le istruzioni previste per l’anno interessato.

La certificazione permette al prestatore di verificare il compenso dichiarato dal committente e le ritenute che risultano già operate a suo carico.

Per la Certificazione Unica 2026, relativa ai compensi corrisposti nel 2025, il termine di consegna al percettore è stato il 16 marzo 2026.

Le scadenze devono essere verificate ogni anno, perché termini, modello e istruzioni possono essere modificati.

Come utilizza il prestatore la ritenuta già versata

Dal punto di vista del prestatore, la ritenuta costituisce un acconto sull’imposta personale.

Il 20% trattenuto non rappresenta quindi necessariamente l’IRPEF definitiva dovuta sul compenso occasionale.

Nella dichiarazione dei redditi vengono considerate le ritenute risultanti dalla Certificazione Unica insieme ai redditi e agli altri elementi fiscali del contribuente.

Se le ritenute già subite risultano inferiori all’imposta complessivamente dovuta, il contribuente può essere tenuto a versare la differenza. Se invece risultano superiori, può emergere un credito.

Il funzionamento è spiegato nella guida su prestazione occasionale e dichiarazione dei redditi.

PrestO e Libretto Famiglia: la ritenuta non si versa con F24

Le regole illustrate in questa pagina non devono essere applicate automaticamente a qualsiasi attività definita “prestazione occasionale”.

Il Contratto di prestazione occasionale PrestO e il Libretto Famiglia sono disciplinati dall’articolo 54-bis del Decreto Legge 50/2017 e vengono gestiti attraverso la piattaforma INPS.

I compensi percepiti dal prestatore tramite questi strumenti sono soggetti alla specifica disciplina prevista dalla legge e non vengono gestiti attraverso la normale ricevuta di lavoro autonomo occasionale con ritenuta del 20% da versare mediante codice tributo 1040.

Prima di effettuare qualsiasi versamento è quindi necessario verificare che il rapporto sia effettivamente riconducibile al lavoro autonomo occasionale.

Versamento della ritenuta d’acconto: riepilogo delle scadenze

Nel caso ordinario di lavoro autonomo occasionale pagato da un sostituto d’imposta, la procedura può essere riassunta in questo modo:

  • al momento del pagamento il committente applica normalmente la ritenuta del 20%;
  • corrisponde al prestatore il compenso netto;
  • versa la ritenuta tramite modello F24 utilizzando ordinariamente il codice tributo 1040;
  • il termine ordinario è il giorno 16 del mese successivo al pagamento;
  • per ritenute non superiori a 100 euro può trovare applicazione il differimento previsto dalla normativa;
  • le ritenute rinviate che durante l’anno non superano complessivamente 100 euro devono comunque essere versate entro il 16 dicembre;
  • il compenso e la ritenuta vengono successivamente certificati attraverso la Certificazione Unica.

Tenere separati il momento del pagamento al prestatore, quello del versamento della ritenuta e quello della successiva certificazione permette di gestire correttamente i diversi adempimenti ed evitare di confondere la ritenuta fiscale con i limiti contributivi previsti per il lavoro autonomo occasionale.

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