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Versamento della Ritenuta d’Acconto su Prestazione Occasionale – Modalità e Termini

Aggiornato il 14 Febbraio 2023 da Davide Riva

In questa guida spieghiamo come avviene il versamento della ritenuta d’acconto su prestazione occasionale.

La ritenuta d’acconto sulle prestazioni occasionali è pari al 20% dell’importo lordo concordato. Come sappiamo, il collaboratore deve emettere, al termine della collaborazione, una ricevuta firmata, da inviare al committente, dove compaiono il numero progressivo, ossia quello della collaborazione intrattenuta nell’anno solare con il medesimo committente, il proprio nome e cognome, il codice fiscale, il nome e il cognome del committente, il periodo in cui è stata svolta l’attività e la somma percepita al lordo e al netto della ritenuta d’acconto. Alla ricevuta deve essere inoltre applicata una marca da bollo, se l’importo supera 77,47 euro. Visto che, come dicevamo, la ritenuta d’acconto è pari al 20%, il calcolo è semplice da eseguire.

Indice

  • Come Versare la Ritenuta d’Acconto
  • Mancato Versamento Ritenuta d’Acconto
  • Ritenuta d’Acconto e Dichiarazione dei Redditi del Collaboratore

Come Versare la Ritenuta d’Acconto

Il 20%, cioè la ritenuta d’acconto, deve essere versata dal committente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui fa riferimento. Se, per esempio, il collaboratore è stato pagato il 4 marzo, entro il 16 aprire il committente dovrà versare la ritenuta al fisco. Se il 16 cade di sabato o in giorno festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Il versamento della ritenuta d’acconto viene fatto tramite il modello F24, che deve essere compilato dal committente utilizzando il codice tributo 1040.

Mancato Versamento Ritenuta d’Acconto

Nel caso in cui il committente non versi la ritenuta d’acconto, le sanzioni applicabili, sono due e sono disciplinate dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo numero 471/1997. In base a quanto previsto dalla normativa, chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, mentre chi, nonostante abbia eseguito la ritenuta, non procede ai versamenti è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato. La sanzione, infine, è di nuovo quella del 20% per chi non opera e non versa la ritenuta.

Risulta essere comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso, in modo da ottenere una diminuzione delle sanzioni da 1/10 fino a un 1/5 del minimo, a seconda del termine entro il quale si provvede alla regolarizzazione.

Ritenuta d’Acconto e Dichiarazione dei Redditi del Collaboratore

Ogni anno poi, entro il 31 marzo dell’anno successivo, il committente deve rilasciare ai collaboratori la certificazione delle ritenute operate, un documento nel quale sono indicati tutti gli importi lordi e netti corrisposti, oltre ovviamente alle ritenute versate. Questo documento può poi essere utilizzato dal collaboratore per la dichiarazione dei redditi.

Si consiglia al collaboratore di presentare la denuncia dei redditi, anche qualora non fosse legalmente tenuto a farlo, in presenza di redditi derivanti da prestazione occasionale, in quanto avrebbe così l’opportunità di farsi rimborsare dal Fisco l’Irpef versata dal committente o i committenti a titolo di ritenuta d’acconto. Per i bassi redditi, infatti, grazie alle detrazioni sul lavoro, l’imposta eventualmente versata risulterà superiore a quella dovuta e, pertanto, dovrà essere restituita al collaboratore con un rimborso.

I redditi vanno dichiarati attraverso lo specifico modello di dichiarazione dei redditi, cioè nel quadro RL del modello unico PF.
Il lavoratore autonomo occasionale deve quindi indicare quale risulta essere stato l’ammontare lordo percepito nel periodo di imposta e quali sono state le relative ritenute d’acconto complessive.

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