In questa guida spieghiamo come avviene il versamento della ritenuta d’acconto su prestazione occasionale.
La ritenuta d’acconto sulle prestazioni occasionali è pari al 20% dell’importo lordo concordato. Come sappiamo, il collaboratore deve emettere, al termine della collaborazione, una ricevuta firmata, da inviare al committente, dove compaiono il numero progressivo, ossia quello della collaborazione intrattenuta nell’anno solare con il medesimo committente, il proprio nome e cognome, il codice fiscale, il nome e il cognome del committente, il periodo in cui è stata svolta l’attività e la somma percepita al lordo e al netto della ritenuta d’acconto. Alla ricevuta deve essere inoltre applicata una marca da bollo, se l’importo supera 77,47 euro. Visto che, come dicevamo, la ritenuta d’acconto è pari al 20%, il calcolo è semplice da eseguire.
Indice
Come Funziona la Ritenuta d’Acconto
Il meccanismo della ritenuta d’acconto si inserisce nel contesto più ampio della sostituzione d’imposta, la cui definizione è fornita dall’art. 64 del D.P.R. 600/1973. Secondo questa norma, è considerato sostituto d’imposta il soggetto che, per disposizione di legge, è obbligato a pagare imposte in luogo di altri, per situazioni o fatti a questi riferibili, anche a titolo di acconto.
Chi assume la qualifica di sostituto è tenuto a versare le imposte relative a manifestazioni di capacità contributiva riferibili a un altro soggetto, definito sostituito. Però, per garantire la compatibilità di tale meccanismo con il principio costituzionale di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione, il sostituto è generalmente obbligato, salvo diversa previsione di legge, a rivalersi sul sostituito per le somme versate, assicurando che l’onere fiscale gravi, in ultima analisi, su chi ha effettivamente realizzato il presupposto d’imposta.
Questo meccanismo, che comporta una deviazione dell’obbligo tributario da un soggetto a un altro, coinvolge come sostituto colui che eroga un reddito al sostituito. In questo modo, il prelievo fiscale viene effettuato sotto forma di ritenuta alla fonte, in coincidenza temporale con l’esecuzione del pagamento. Da qui, il termine ritenute alla fonte.
Le finalità perseguite dall’ordinamento attraverso l’istituto della ritenuta d’acconto sono molteplici. Oltre a permettere un’anticipazione significativa con cui l’Erario acquisisce le risorse fiscali, il meccanismo riduce il numero di soggetti da sottoporre a controlli fiscali successivi e diminuisce il rischio di evasione, poiché il prelievo avviene nei confronti di un soggetto, il sostituto, che, in linea di principio, non ha interesse a occultare la fattispecie imponibile.
Il legislatore ha previsto due principali modalità di sostituzione d’imposta
-Sostituzione a titolo d’imposta (o propria): si verifica quando il sostituto soddisfa interamente l’obbligazione fiscale relativa a un determinato reddito, estinguendo così l’obbligazione tributaria del sostituito e escludendolo dall’obbligo di effettuare ulteriori pagamenti all’Erario.
-Sostituzione a titolo d’acconto (o impropria): avviene quando il sostituto trattiene una somma a titolo di acconto dai redditi erogati al sostituito. In questo caso, il prelievo non esaurisce l’intero debito fiscale del sostituito, che rimane quindi obbligato a completare il pagamento dell’imposta.
Questa guida si concentrerà sulla seconda modalità, ossia la ritenuta d’acconto, che è di gran lunga la più comune sia per importanza che per frequenza d’applicazione nella pratica fiscale.
La ritenuta d’acconto può essere definita come una somma che, nelle ipotesi previste dalla legge, chi eroga un compenso (come un datore di lavoro) trattiene dall’importo totale dovuto al destinatario del reddito (spesso un lavoratore autonomo o subordinato). Tale somma viene poi versata direttamente dal sostituto nelle casse del Fisco. Tuttavia, questa trattenuta non sostituisce l’imposta ordinaria sui redditi: il soggetto sostituito rimane tenuto a dichiarare l’intero reddito percepito e a calcolare l’imposta complessiva dovuta.
I redditi soggetti a ritenuta d’acconto contribuiscono alla formazione del reddito complessivo del sostituito, sul quale verrà calcolata l’imposta complessiva dovuta. Le somme versate dal sostituto a titolo di ritenuta d’acconto verranno detratte dall’imposta complessiva del sostituito. In tal modo, può accadere che il sostituito, al termine del periodo fiscale, abbia versato più imposte del dovuto, trovandosi così in una posizione di credito verso l’Erario. Pertanto, la ritenuta d’acconto può essere considerata come un prelievo fiscale anticipato e provvisorio rispetto all’imposta personale effettivamente dovuta dal contribuente.
Come Versare la Ritenuta d’Acconto sulla Prestazione Occasionale
Il meccanismo della ritenuta d’acconto si applica anche alle prestazioni di lavoro autonomo di carattere occasionale.
In assenza di una definizione normativa dettagliata, al di fuori di quella fornita dall’art. 2222 del Codice Civile relativo al contratto d’opera, e in seguito all’abrogazione della definizione contenuta nel D.Lgs. 276/2003 ad opera del D.Lgs. 81/2015, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che per qualificare una prestazione come occasionale è necessario che essa si distingua, in senso negativo, sia per la mancanza di continuità e abitualità nel tempo, sia per l’assenza di un coordinamento stabile con l’attività aziendale o il ciclo produttivo del committente.
Quando viene effettuato il pagamento per una prestazione occasionale, il committente che riveste il ruolo di sostituto d’imposta è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto e a versarla all’Erario, utilizzando le stesse modalità previste per le prestazioni di lavoro autonomo abituale.
A differenza di quanto avviene per i professionisti e altri lavoratori autonomi titolari di partita IVA, il prestatore di lavoro occasionale non emette una fattura ma rilascia una ricevuta. Questa deve riportare le generalità del prestatore e del committente, la data di emissione, la descrizione dettagliata della prestazione eseguita, l’importo lordo corrisposto e l’importo netto, determinato sottraendo la ritenuta d’acconto.
La ritenuta d’acconto non deve essere applicata per compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo occasionale di importo inferiore a 25,82 euro, a condizione che non si tratti di acconti per prestazioni di valore complessivo superiore a tale soglia, e che tali compensi siano corrisposti da enti pubblici o privati il cui oggetto esclusivo o principale non sia l’esercizio di attività commerciali.
La ritenuta d’acconto deve essere versata dal committente entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui fa riferimento. Se, per esempio, il collaboratore è stato pagato il 4 marzo, entro il 16 aprire il committente dovrà versare la ritenuta al fisco. Se il 16 cade di sabato o in giorno festivo, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il versamento della ritenuta d’acconto viene fatto tramite il modello F24, che deve essere compilato dal committente utilizzando il codice tributo 1040.
Nel caso in cui il committente non versi la ritenuta d’acconto, le sanzioni applicabili, sono due e sono disciplinate dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo numero 471/1997. In base a quanto previsto dalla normativa, chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, mentre chi, nonostante abbia eseguito la ritenuta, non procede ai versamenti è soggetto alla sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato. La sanzione, infine, è di nuovo quella del 20% per chi non opera e non versa la ritenuta.
Risulta essere comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso, in modo da ottenere una diminuzione delle sanzioni da 1/10 fino a un 1/5 del minimo, a seconda del termine entro il quale si provvede alla regolarizzazione.
Ritenuta d’Acconto e Dichiarazione dei Redditi del Collaboratore
Ogni anno poi, entro il 31 marzo dell’anno successivo, il committente deve rilasciare ai collaboratori la certificazione delle ritenute operate, un documento nel quale sono indicati tutti gli importi lordi e netti corrisposti, oltre ovviamente alle ritenute versate. Questo documento può poi essere utilizzato dal collaboratore per la dichiarazione dei redditi.
Si consiglia al collaboratore di presentare la denuncia dei redditi, anche qualora non fosse legalmente tenuto a farlo, in presenza di redditi derivanti da prestazione occasionale, in quanto avrebbe così l’opportunità di farsi rimborsare dal Fisco l’Irpef versata dal committente o i committenti a titolo di ritenuta d’acconto. Per i bassi redditi, infatti, grazie alle detrazioni sul lavoro, l’imposta eventualmente versata risulterà superiore a quella dovuta e, pertanto, dovrà essere restituita al collaboratore con un rimborso.
I redditi vanno dichiarati attraverso lo specifico modello di dichiarazione dei redditi, cioè nel quadro RL del modello unico PF.
Il lavoratore autonomo occasionale deve quindi indicare quale risulta essere stato l’ammontare lordo percepito nel periodo di imposta e quali sono state le relative ritenute d’acconto complessive.