La regolamentazione del lavoro occasionale si articola in due principali categorie, da un lato le prestazioni occasionali svolte a favore di privati cittadini, gestite attraverso il sistema Libretto Famiglia, e dall’altro, i contratti di prestazione occasionale, pensati per chi opera all’interno di un contesto professionale o di impresa.
Questo ambito normativo trova fondamento nell’articolo 54 bis del Decreto Legge del 24 aprile 2017, numero 50, che ha ricevuto successiva approvazione con modifiche tramite la Legge del 21 giugno 2017, numero 96. Tale quadro legislativo ha subìto importanti aggiornamenti con l’introduzione della Legge di Bilancio del 2023, precisamente negli articoli 1, commi 342 e successivi, della Legge del 29 dicembre 2022, numero 197, e con l’articolo 37 del Decreto Legge del 4 maggio 2023, numero 48, che è stato poi convertito con modificazioni nella Legge del 3 luglio 2023, numero 85. Quest’ultimo aggiornamento normativo riguarda in particolare il settore turistico-termale, segnalando un interesse specifico verso l’adeguamento delle regole del lavoro occasionale alle esigenze di tale ambito.
Indice
Come Funziona il Contratto di Prestazione Occasionale
Il contratto di prestazione occasionale, come anticipato, rappresenta un accordo attraverso il quale un datore di lavoro, definito utilizzatore, può acquisire servizi lavorativi su base occasionale o saltuaria, mantenendosi entro certi limiti specificati dalla normativa. Questo tipo di contratto si distingue per la sua flessibilità e la semplicità nelle modalità di impiego, consentendo a una varietà di soggetti, tra cui professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti privati, nonché le amministrazioni pubbliche, di avvalersi di prestazioni lavorative non continuative.
La normativa ha introdotto aggiornamenti significativi ai limiti economici applicabili al Libretto Famiglia e ai contratti di prestazione occasionale, delineando chiaramente le soglie entro le quali è possibile ricorrere a queste forme di lavoro temporaneo nel corso dell’anno solare, che si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre. Gli aggiornamenti normativi hanno stabilito i seguenti limiti
-Il compenso totale annuo che può essere percepito da un singolo lavoratore occasionale, aggregando quanto ricevuto da tutti gli utilizzatori, non deve eccedere i 5.000 euro. Questa soglia si applica a ciascun lavoratore considerando la totalità delle prestazioni effettuate per diversi committenti.
-Per quanto riguarda gli utilizzatori, ossia coloro che si avvalgono delle prestazioni di lavoro occasionale, il limite massimo di spesa annuale per l’assunzione di tali servizi è fissato a 10.000 euro. Tale cifra viene tuttavia incrementata a 15.000 euro per coloro che operano in specifici settori di attività, quali l’organizzazione di congressi, fiere, eventi, la gestione di stabilimenti termali e di parchi divertimento, riconoscendo particolari esigenze di flessibilità lavorativa in questi ambiti.
-Relativamente ai compensi che ogni singolo prestatore può ricevere da un medesimo utilizzatore, il limite è fissato a 2.500 euro, al fine di mantenere la natura occasionale del rapporto di lavoro.
Una disposizione aggiuntiva riguarda i prestatori che svolgono le attività di steward negli impianti sportivi, come delineato dal decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2007 e in riferimento alla legge del 23 marzo 1981, n. 91. Per queste attività specifiche, il limite di compensi che ciascun lavoratore può ricevere da un singolo utilizzatore è stabilito in 5.000 euro.
Con l’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023, a partire dal 1° gennaio 2023, i datori di lavoro che impiegano fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato possono usufruire di questa forma contrattuale. Questo limite si applica anche nel settore alberghiero e nelle strutture ricettive turistiche, ampliando così le possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale in ambiti specifici. Tuttavia, le Pubbliche Amministrazioni e le società sportive, per quanto riguarda le prestazioni fornite dagli steward, non sono soggette a questo limite dimensionale.
Per una comprensione approfondita delle condizioni, dei presupposti e delle modalità operative legate al Libretto Famiglia e al contratto di prestazione occasionale, si consiglia la consultazione delle circolari INPS: la n. 6 del 19 gennaio 2023, la n. 103/2018 e la n. 107/2017 forniscono chiarimenti dettagliati e aggiornamenti sulle normative vigenti.
In aggiunta, è importante notare che a partire dal 1° gennaio 2023, è stato introdotto un divieto specifico all’uso del contratto di prestazione occasionale per le imprese attive nel settore dell’agricoltura, segnando un’ulteriore specificazione nel panorama delle regolamentazioni relative al lavoro occasionale. Queste misure riflettono l’intento del legislatore di fornire strumenti flessibili per il mercato del lavoro, al contempo ponendo attenzione alle peculiarità di ciascun settore e alle esigenze di tutela dei lavoratori.
Nel contratto di prestazione occasionale (CpO) è fondamentale includere informazioni specifiche per garantire chiarezza, trasparenza e conformità alla normativa vigente. Queste informazioni comprendono:
-Identificazione delle Parti: Deve essere indicata l’identità completa di entrambe le parti coinvolte nel contratto, inclusi nomi o denominazioni, sede legale o indirizzo di residenza, codice fiscale e, se applicabile, partita IVA. Questo serve a stabilire chiaramente chi sono il committente (l’entità che commissiona il lavoro) e il prestatore (colui che svolge il lavoro).
-Descrizione dell’Incarico: Deve essere dettagliata la natura dell’attività o del progetto che il prestatore è incaricato di svolgere, fornendo una descrizione chiara e precisa delle mansioni da compiere.
-Inquadramento delle Prestazioni: Il contratto deve specificare che le prestazioni rientrano nella categoria del lavoro occasionale, come definito dalla normativa di riferimento, sottolineando il carattere saltuario e non continuativo dell’incarico.
-Limiti di Compenso: Il prestatore deve dichiarare di non superare il limite di reddito annuo previsto dalla legge per le prestazioni di lavoro occasionale, allegando una dichiarazione dettagliata che attesti tale condizione.
-Durata e Orario di Lavoro: È necessario stabilire l’inizio e la fine dell’incarico, oltre al numero totale di ore previste. Eventuali modifiche alla durata devono essere concordate di comune accordo.
-Corrispettivo e Modalità di Pagamento: Il contratto deve indicare l’importo del compenso e le modalità attraverso le quali questo verrà erogato, specificando la retribuzione oraria o per progetto e i termini di pagamento.
-Limiti e Condizioni di Retribuzione: Vanno indicate la retribuzione giornaliera convenuta e la retribuzione totale per le prestazioni svolte nel corso dell’anno, assicurandosi che quest’ultima non ecceda i limiti previsti dalla legge.
-Condizioni di Recesso: Il documento dovrebbe delineare le condizioni sotto le quali il committente può rescindere il contratto, incluso il preavviso richiesto e le modalità di comunicazione del recesso.
-Normativa di Riferimento: Il contratto deve fare riferimento alle norme vigenti in materia di lavoro occasionale, precisando che le disposizioni del contratto non devono essere in contrasto con la legislazione attuale.
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