La prestazione occasionale è uno strumento che può essere utilizzato dai soggetti che desiderano intraprendere attività professionali in modo saltuario.
Si fa riferimento a attività tramite le quali un soggetto può ottenere piccoli guadagni, senza avviare una vera e propria attività professionale.
Il D.L. n. 50/2017 all’articolo 54-bis, ha introdotto una nuova disciplina sul lavoro occasionale accessorio.
Indice
Lavoro Occasionale e Lavoro Accessorio
Per iniziare, è importante fare una distinzione tra lavoro autonomo occasionale e lavoro accessorio.
La disciplina del lavoro autonomo occasionale riguarda i soggetti che svolgono esclusivamente attività professionali di carattere intellettuale, per esempio un amministratore di condominio che opera solo nel proprio stabile.
La disciplina del lavoro accessorio riguarda invece attività non continuative legate a un rapporto con un committente stabilito, per esempio uno studente che nel fine settimana lavora in un negozio.
Per quanto riguarda il lavoro accessorio, troviamo due diverse forme, che sono il Libretto Famiglia, tramite cui le famiglie possono commissionare piccoli lavori a terzi, e il PrestO’, che è invece destinato alle aziende.
Cosa Sono le Prestazioni Occasionali
Quando si parla di prestazione occasionale, si fa riferimento alla prestazione di lavoro autonomo occasionale di cui abbiamo parlato in precedenza.
La disciplina sulle prestazioni occasionali è stata introdotta dalla Legge n. 30/2003 e prevedeva inizialmente due limiti importanti.
-Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno
-Compenso non superiore a 5.000 da ogni committente
Per prestazione occasionale, in base a questa legge, si intendeva qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.
La normativa è stata abrogata con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, per cui attualmente la norma che disciplina da un punto di vista civilistico le attività svolte in maniera occasionale è quella che si trova all’articolo 2222 del codice civile che regola il contratto di prestazione d’opera.
Di conseguenza, esegue una prestazione occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.
Sostanzialmente, la caratteristica che differenzia il lavoro autonomo occasionale dalle prestazioni lavorative autonome di professionisti con partita Iva è da individuare nella natura occasionale della prestazione.
Per fare in modo che un’attività di lavoro autonomo possa essere considerata prestazione occasionale è necessario che siano rispettati alcuni limiti.
Mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo
Mancanza di coordinamento della prestazione, cioè l’attività non è svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente.
L’art. 1, c. 342, lettera a), della legge di Bilancio per il 2023 ha stabilito che il limite economico di cui all’art. 54-bis, c. 1, lettera b), del d.l. n. 50/17, cioè il limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ogni utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, è pari a 10.000 euro.
La conseguenza è che ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno.
Rimango invariati, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, come stabilito dall’art. 54-bis, c. 1, lettera a), d.l. n. 50/17, e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, come previsto dall’art. 54 bis, c. 1, lettera c), d.l. n. 50/17.
Nel caso in cui il prestatore di lavoro occasionale raggiunga nell’anno la soglia di 5000 euro lordi di prestazioni c’è l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, con il contestuale obbligo del versamento contributivo, in base a quanto stabilito articolo 44 del D.L. n. 269/2003 Convertito dalla Legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004.
I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia di 5000 euro.
Inoltre, dal 21 dicembre 2021 è in vigore l’obbligo, introdotto dalla legge n. 215/2021, per il committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice civile, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
Sono esclusi dall’obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva
-gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori
-le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale
-i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi
-i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;
-gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori
-le pubbliche amministrazioni
-i datori di lavoro domestico
-le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali
-i partiti politici
-le ONLUS.
Ritenuta d’Acconto Prestazione Occasionale
Tornando alla collaborazione occasionale, essa è anche nota come collaborazione con la ritenuta del 20%. Questo, perché il committente è tenuto per legge a applicare al pagamento una ritenuta fiscale a titolo di acconto del 20%, che dovrà versare al Fisco. Dunque, se un collaboratore ha pattuito un compenso lordo di 3000 euro per la gestione temporanea di un sito con l’azienda Alfa, questa gli verserà al netto 2400 euro, perché è tenuta a trattenergli il 20%.
In verità su questo argomento è necessario fare una precisazione, visto che la ritenuta d’acconto non è sempre applicabile. Nel caso di clienti privati italiani, la ricevuta viene infatti emessa senza ritenuta d’acconto.
Il motivo è piuttosto semplice, i privati non possono infatti agire come sostituti d’imposta.
Per capire meglio, è importante sapere che il sostituto d’imposta è chi paga le tasse al posto nostro. Un’azienda, quando opera come sostituto di imposta, deve quindi versare le tasse per la prestazione. Queste tassi non saranno poi addebitate per la dichiarazione dei redditi. Un privato ha la possibilità di fare questo.
Lo stesso vale nel caso in cui il cliente sia un privato o un’azienda che si trova all’estero. Questi soggetti non agiscono in Italia e non possono operare come sostituto d’imposta.
La conseguenza è che solo nel caso in cui il committente sia un’azienda o un libero professionista con Partita Iva in Italia viene emessa una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto.
Compilazione di una Ricevuta per Prestazione Occasionale
A sua volta, il collaboratore dovrà redigere e inviare al committente una ricevuta.
Vediamo più nel dettaglio quali sono gli elementi che devono comparire nella ricevuta per prestazione occasionale.
-Dati personali del committente.
-Dati personali del prestatore d’opera.
-Dati di identificazione della ricevuta, numero e data. La data è particolarmente importante e deve essere obbligatoriamente quella in cui il prestatore ha ricevuto il compenso da parte del committente visto che ha la funzione di certificare al committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta.
-Compenso lordo.
-Importo della ritenuta d’acconto.
-Totale netto da corrispondere.
La ricevuta va firmata e inviata al committente, anche se è consuetudine che sia lo stesso committente a predisporre la ricevuta, che il collaboratore si limiterà a leggere e a firmare e, infine a rispedire.
Trattandosi di una ricevuta non fiscale, il legislatore ha previsto l’apposizione sulla ricevuta di una marca da bollo da 2,00 euro. Questo nel caso in cui l’importo della prestazione superi la soglia di 77,47 euro.
La marca da bollo deve riportare una data anteriore rispetto a quella di emissione della ricevuta. Altrimenti si incorrerà in sanzione.
Il collaboratore avrà anche l’onere di comunicare al committente, quando avrà superato il tetto massimo dei compensi erogabili esentati dagli oneri previdenziali.
Prestazione Occasionale e la Dichiarazione dei Redditi
Il reddito percepito dalle prestazioni occasionali viene recepito tra i redditi diversi, disciplinati dall’articolo 67, comma 1, lettera l del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Questi sono calcolati effettuando la differenza tra l’ammontare che è stato percepito complessivamente nel periodo di imposta preso in considerazione e le spese che il lavoratore ha dovuto sostenere per la sua produzione.
Questi redditi vanno dichiarati attraverso lo specifico modello di dichiarazione dei redditi, cioè nel quadro RL del modello unico PF.
Il lavoratore autonomo occasionale deve quindi indicare quale risulta essere stato l’ammontare lordo percepito nel periodo di imposta e quali sono state le relative ritenute d’acconto complessive.
Si faccia attenzione a un dato, per semplificare, un collaboratore occasionale, che non percepisca altri compensi, potrebbe non essere obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi se ha guadagnato nell’anno fino a 4800 euro lordi. Tuttavia, è sua assoluta convenienza fare la dichiarazione, perché così potrà farsi rimborsare dal Fisco le imposte versate tramite il committente o i vari committenti, a titolo di ritenuta d’acconto. Nel caso, per esempio, proprio dei 4800 euro lordi, egli avrà versato allo stato 960 euro, 4800 x 0,20, importo a credito che gli sarà rimborsato, ma che senza la dichiarazione dei redditi, se non obbligatoria, si tratterrebbe l’amministrazione finanziaria e andrebbe perso dal contribuente.
La prestazione occasionale è quindi uno strumento importante.